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martedì 29 maggio 2012

Monti munifico.. la Bocconi come il vaticano e le banche.. niente IMU



Anche l’ateneo del premier è esente da Ici per la Casa dello studente, i cui affitti variano da 3.150 a 7.650 euro l’anno. Contenzioso col Comune per il 2002-2006

Allora è giusto che un’università privata come la Bocconi non paghi l’Ici, quando i cittadini dovranno fare i conti con tassazioni lacrime e sangue, anche sulla prima casa?

Mentre la giunta dei gabellieri Pisapia-Tabacci lavora di lima per definire i dettagli del bilancio di previsione 2013 che verrà approvato questa mattina in giunta, la blasonata università aspetta che la giustizia faccia il suo corso sul contenzioso aperto con il Comune di Milano per quattro anni di mancato pagamento dell’Ici sugli alloggi universitari.

Residenza dell'università Bocconi

L’amministrazione arancione hafissato l’aliquota Imu allo 0,4%sulla prima casa e allo 0,8 per la seconda: una gabella che se terrorizza da mesi i cittadini non tange minimamente gli atenei, pubblici o privati poco importa, che godono delle esenzioni previste dalla legge 504 del 1992.
L’articolo 7 esonera dal pagamento dell’Ici tutti gli edifici adibiti a sede «con finalità istituzionali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive». Così gli studentati universitari, statali o privati, che affittino a canoni agevolati o meno, godono di queste esenzioni. Qualche incertezza pesa sulla Bocconi: l’ateneo di via Sarfatti sta aspettando che la giustizia tributaria si esprima sul caso della residenza di via Spadolini, su cui è aperto un contenzioso con il Comune. Impossibile conoscere la data della sentenza della Cassazione che dovrebbe mettere la parola fine a un vicenda che dura da ben sette anni.L’università economica, guidata fino a poco tempo fa dal premier Mario Monti, non ha pagato (dal 2002 al 2006) l’imposta comunale sugli immobili per la casa dello studente di via Spadolini 12 così come per le altre 4 residenze (Bocconi, Arcobaleno, Javotte, Dubini). Il Comune, da parte sua, dopo il primo avviso di accertamento recapitato nel marzo 2008, ha continuato ad aggiornare le cartelle esattoriali portando il contenzioso a 600mila euro.
Il 22 dicembre il sindaco Pisapia ha firmato l’incarico all’avvocatura comunale per chiudere la questione, opponendosi alle due pronunce tributarie che finora hanno dato ragione all’ateneo, che vanta bilanci in perfetto ordine. La Bocconi,gode già dell’esenzione per la sede storica di via Sarfatti.
Lascia perplessi il fatto che dei 1.400 posti letto disponibili nelle 5 residenze per studenti, che vengono affittate da 3.150 euro a 7.650 l’anno a seconda delle fasce di reddito, non siano considerate strutture a scopo di lucro. Ampia la scelta: si va singole con bagno privato o in condivisione, tutte arredate con letto, scrivania, armadio, e tutti i comfort (frigo, cassaforte, aria condizionata e connessione internet) a stanze in appartamenti da quattro a monolocali. Altissima la domanda: dei 13.807 iscritti il 59,3% degli studenti del triennio arriva da fuori Regione, il 14,3% dalla Lombardia, il 10% sono stranieri, stessa percentuale di studenti provenienti da tutta Italia per il biennio, 12,8% dalla Lombardia, 11,4% dall’estero. Il parcheggio, l’accesso alla palestra, la mensa si pagano a parte, oltre alla retta universitaria chiaramente. Basta dare un’occhiata alle decine di cartelli «affittasi» che campeggiano nella bacheca per rendersi conto che gli alloggi per gli economisti in erba sono a prezzo di mercato: le stanze vanno dai 400 ai 750 euro spese incluse. Così come suona quanto meno strano che delle cinque case dello studente, che rientrano nella stessa esenzione, l’amministrazione si sia interessata solo a quella di via Spadolini.

«L’università Bocconi - la replica ufficiale- non ha versato l’Ici solo sugli edifici per i quali, ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 504/92, ritiene di aver diritto all’esenzione. Il contenzioso in corso con il Comune di Milano riguarda, per gli anni 2002-2006, solo uno dei pensionati dell’università, peraltro in tutto e per tutto analogo agli altri. I giudici tributari si sono sempre espressi riconoscendo tale diritto, tanto che è il Comune soccombente ad aver appellato in Cassazione tutte le precedenti sentenze a esso sfavorevoli

Marta Bravi

mercoledì 25 aprile 2012

IMU - Orazio Fergnani: "I comuni se vogliono possono non far pagare la tassa sulla prima casa..."




Ante Scriptum

La buona notizia è che se i comuni vogliono posso evitare di tassare la prima casa. Già esiste un caso: "..un comune in provincia di Savona già si è opposto all'iniqua tassa. Ora è ufficiale: a Pontinvrea, nel Savonese, gli 800 abitanti non pagheranno l'Imu. Lo ha deciso il Consiglio Comunale, che ha votato e ratificato la proposta del sindaco, Matteo Camiciottoli, eletto in una lista civica. ''L'Imu è incostituzionale – ha detto -. Se servono fondi sappiamo come fare e sceglieremo strade alternative. Come si può chiedere l'imposta a un pensionato che prende 600 euro al mese? Per me sarebbe più corretto prevedere una tassa di scopo per determinati interventi''
(Paolo D'Arpini)

............

Questo il testo di legge nazionale relativo all'IMU:

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2011


Capo II



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE



Articolo 13. – (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria).

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.



2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.



3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.



4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:



a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;



b. identica;



b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;



c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;



d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;



e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.



5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.



6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.



7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.



8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.



9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.



10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (VALE A DIRE CHE I COMUNI POSSONO, ... SE VOGLIONO... NON FAR PAGARE L'IMU SULLA PRIMA CASA!!! Se qualche sindaco si azzarda a pretenderla ..... fatevi rispettare). In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.)

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.



13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


Raccolta a cura di Orazio Fergnani

mercoledì 4 aprile 2012

European Consumers.... quelle bollette pazze di ACEA Energia, ITALGAS, etc.

Vittorio Marinelli, presidente di European Consumers


Quella che segue è una lettera inviata al Responsabile di European Consumers, avv. Vittorio Marinelli

....sono circa tre mesi che sono tornato dal Mali, e da subito sono intento a verificare le bollette pazze che ACEA Energia, ITALGAS, mi hanno inviato, e non solo a me!!!.

Da letture personalmente da me mensilmente rilevate, sono di gran lunga da loro date per letture presunte e poi sistematicamente addebbitate.

Ora io sto verificando o meglio monitorando la situazione perchè ho tempo da dedicarci, ma la cosa è generale e molti utenti stanno andando ai pazzi con le loro letture presunte!!!!.

Saresti disposto ad appoggiare una tale tutela per gli utenti che si trovano nel mio stesso caso, e ti assicuro sono tanti.

Poi non parliamo dei rimborsi che ACEA Energia dallo scorso anno doveva inviare e dopo un anno non avendo ricevuto tali rimborsi gli utenti hanno dovuto nuovamente reimpostare la richiesta perchè l'ACEA ha sostituito i sistemi informativi! E quando lo comunicava a coloro che erano in attesa dei rimborsi?? solo se uno dopo tanto attendere come me (in pensione) si andava ad informare!!.

Ci occorre veramente la Tua Associazione che prenda una iniziativa in ClassActions e risolva tali abusi.

Io da presidente di un Consorzio "Consorzio Giardini Tor di Mezza Via 2" e anche come Comitato di Quartiere posso prendere tante denunce e farne un cavallo di battaglia contro tali abusi delle Società Erogatrici dei Servizi, e per ultima anche l'AMA che per quanto riguarda il nostro quartiere non risponde alle nostre aspettative in quanto ci rispondono che siamo un Consorzio di Vie private (anche se aperte a pubblico transito), però paghiamo regolarmente l'ICI al Comune!!!.

Come vedi di ..cose sporche noi cittadini da parte delle Municipalizzate ne subiamo tante e paghiamo però TANTO!!.

Dobbiamo svegliarci e riprenderci i nostri diritti di equità sociale.

Dacci con la tua Associazione una mano, dobbiamo fare sul territorio insieme ai Comitati di Quartiere una serrata anche sulle ormai continue BOLLETTE PAZZE!!, chiamiamo le Associazioni dei Consumatori e invitiamole a sostenere tutti gli utenti che vengono supertruffati con i CONSUMI PRESUNTI!!!.

Se tutti voi andate mensilmente a leggere i contatori, vi accorgereste che le vostre letture reali sono di molto al di sotto di quanto gli Enti eroganti

vi riportano dietro le fatture!!.

Verificate e poi unitevi insieme a noi per fare una vera battaglia di giustizia contro le truffe autorizzate.

In ultimo anche l'IVA che ci deve essere rimborsata su bollette TARI.

EUROPEANCONSUMERS si metterà a disposizione per intraprendere un'azione in merito.

Fernando FRATINI

martedì 27 marzo 2012

monti mario = tasse tasse tasse.. imposte e gabelle

I have a dream


Cari amici
il Movimento ha preparato questo documento contro il tentativo del Governo di promuovere le imposte indirette; per il quale chiede il vostro aiuto nell'invio e nella diffusione. Il documento può sempre essere fatto proprio o anche modificato. Gli indirizzi:
Pres. Giorgio Napolitano, presidenza.repubblica@quirinale.it (nome, cognome, indirizzo obbligatori, altrimenti cestinati);
Premier Mario Monti, centromessaggi@governo.it
Segr. Pier Luigi Bersani, segr.bersani@partitodemocratico.it
Leader Pier Ferdinando Casini, casini_p@camera.it

Un saluto fraterno da Arrigo Colombo



Movimento per la Società di Giustizia e per la Speranza Lecce

Al Presidente Giorgio Napolitano
al Premier Mario Montial Segr. PD Pier Luigi Bersani
al Leader del Terzo Polo Pier Ferdinando Casini

Il passaggio iniquo dall’imposta diretta all’imposta indiretta

Il Premier Mario Monti va parlando di una riforma fiscaleche consisterebbe nel passaggio dall’imposta diretta all’imposta indiretta. Questo passaggio è iniquo questo passaggio arretra di oltre un secolo la nostra economia e la giustizia sociale. L’imposta diretta viene pagata sul reddito, ed è progressiva nel senso che quanto più alto è il reddito, tanto più alta è la percentuale d’imposta: si va dal 23% per i redditi fino a 23.000 euro (ma i redditi di lavoro dipendente fino a 8000 euro sono esenti) al 43% d’imposta per i redditi oltre i 75.000 euro. Si è affermato qui il principio che chi ha un più alto reddito paga un più alto contributo alla comunità; chi ha di più, deve dare di più. Un principio di equità, di giustizia.

L’imposta indiretta viene pagata sui beni e servizi quando sono trasferiti o acquisiti. Ed è la stessa per tutti, non tiene alcun conto del reddito di una persona, se alto o basso, nessun conto della ricchezza o povertà della persona.

Il biglietto del treno o dell’autobus è uguale per tutti; il costo degli alimentari al supermercato è uguale per tutti, ricchi e poveri. Un’imposta ingiusta. Il caso più tipico è l’IVA, che per la maggior parte dei prodotti era al 20% (quindi alta, un quinto del costo in più), e già Tremonti l’aveva portata al 21 per arrotondare la sua finanziaria (un punto può valere 5-6000 euro); e ora il governo Monti la vuol portare al 23,5%, con una decisione che ha della follia: perché anzitutto è profondamente ingiusta, è l’opposto dello sbandierato principio di equità; perché aumenterà il prezzo di tutti i beni e servizi, rendendo ancor più difficile la vita del popolo lavoratore;perché deprimerà ulteriormente i consumi, e conseguentemente la produzione, e quindi l’intero processo economico.

Un altro caso sono le accise, che il governo Monti ha sconsideratamente aumentato sui carburanti, dimenticando che il 90% dei prodotti viene trasportato su veicoli a carburante, e quindi gravando sui prodotti, oltre che sul trasporto popolare. Questo governo si fa sempre più ingiusto. Urge un intervento forte per impedirgli questa politica iniqua: dei sindacati, dei partiti, delle associazioni, della gente.

Lecce, marzo 2012

Prof. Arrigo Colombo Arrigo Colombo, Centro interdipartimentale di ricerca sull’utopia, Università di Lecce Via Monte S.Michele 49, 73100 Lecce, tel/fax 0832-314160E-mail arribo@libero.it / Pag web http://digilander.libero.it/ColomboUtopia

domenica 18 marzo 2012

Misure governative del monti mario per distruggere definitivamente l'agricoltura italiana - Dopo l'IMU.. ecco gli OGM

Proteste in corso dei piccoli agricoltori


Che i Ministri dell'attuale governo non siano amici dell'agricoltura e
dell'ambiente ce ne eravamo accorti.

La grande visibilità data nel Corriere della Sera all'apertura, già nota,
del Ministro Corrado Clini agli OGM è solo un tassello in più per portare avanti
una sistematica distruzione dell'agricoltura italiana, in particolare di
quella delle piccole e medie dimensioni.

Un'apertura fatta in spregio alle scelte maturate in questi anni
all'interno del mondo agricolo ed ambientalista.

La ricetta per distruggere il piccolo e favorire il grande è semplice.

*Primo ingrediente: *applicazione indifferenziata dell'IMU su terreni e
rimesse agricole. Il capanno degli attrezzi spesso costruito con i residui
dei cartelloni stradali, la vecchia stalla, la rimessa dei trattori o la
legnaia, pagheranno, in propozione alle dimensioni, quanto il nuovo cubo
di cemento costruito del latifondista.

*Secondo ingrediente*: abolizione dell'accisa zero per il gasolio agricolo.
Il prezzo del gasolio per l'agricoltura è aumentato nel corso del 2011 del
57,1% e nei primi mesi del 2012 del 25%.

*Terzo ingrediente*: aumento degli oneri contributivi per i coltivatori
diretti

*Quarto ingrediente*: apertura agli OGM. Cosa dice esattamente Clini? Parla
dell'applicazione degli OGM all' agricoltura non alimentare, ovvero a tutte
quelle monoculture necessarie per alimentare le centrali a biomassa di
grandi dimensioni, le "filiere chimiche" che ora sono state colorate di
verde, con un'ipocrisia degna del peggior democristianesimo.

E' dunque una ricetta con pochi ingredienti, quella studiata per sottrarre
le terre ai piccoli contadini (nel 2011 le aziende agricole in sofferenza
nel pagamento dei mutui sono aumentate del 30%) e favorire le grandi
aziende agro-industriali.

Un percorso parallelo a quanto già successo in altri paesi, ad es in India,
dove, negli ultimi decenni, migliaia di contadini hanno abbandonato le
colture per la propria alimentazione per tuffarsi in quelle da reddito.
Salvo poi rendersi conto che queste ultime richiedono più irrigazione, più
pesticidi, più denaro per l'acquisto delle sementi.

Di qui una spirale di indebitamento sempre maggiore che troppo spesso si è
conclusa col suicidio.

In Italia riusciremo ad evitare tutto cio?

Segnalazione di Danilo D'Antonio dalla lista European Consumers