venerdì 21 gennaio 2022

Diffida contro l'obbligo vaccinale

 


- Ritenuto che allo stato attuale, a fronte dell’ introduzione di obblighi per quanto sopra illegittimi, non viene previsto tuttora alcun ristoro (Sentenze Corte Costituzionale 307/1997 e 5/2018) in caso di effetti avversi conseguenti al vaccino, la cui natura -in ipotesi, anche lesiva o mortale- viene ammessa in via esplicita dal Legislatore all’art. 3 del d.l. 44/2021 istitutivo dello “scudo penale” per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;


- Tenuto conto che detto “scudo penale” ha già trovato applicazione in riferimento a diverse reazioni avverse mortali, riconosciute come riconducibili al vaccino, quantificabili in non meno di 16 decessi a mente degli ultimi dati rilasciati dall’ AIFA, e che non sono tuttora noti i dati sulla sicurezza e l’efficacia a lungo termine, che verranno pubblicati dalle case produttrici non prima del 2023;

-Atteso che la terapia preventiva anti Covid 19 autorizzata solo in via condizionata da EMA e AIFA fino al 31-12-2021 non previene né immunizza dal virus, e che attualmente esistono protocolli terapeutici alternativi regolarmente approvati che ai sensi dell’art. 4 par. 1, Regolamento CE 507/2006, oggi rendono nulli i presupposti di tale autorizzazione. 
 
- Ritenuto infine che la somministrazione di una terapia “preventiva” a prescindere dal consenso del soggetto, con previsione di sanzioni per chi decida di non assumerla, configura un vero e proprio Trattamento Sanitario Obbligatorio adottato in via generalizzata e in dispregio delle procedure e delle garanzie di Legge;

- Visti gli artt. 28 della Costituzione e 51, 323 e 610 del Codice Penale (quest’ultimo contestabile, in ogni caso, sotto forma di tentativo, in caso di coercizione a un trattamento sanitario sotto minaccia di sanzione)


COMUNICA

Di volersi avvalere del proprio Diritto di Libera Scelta Terapeutica come sopra descritto e indicato.


DIFFIDA

l’ASL di riferimento a comunicare all’ Agenzia delle Entrate i propri dati sensibili, tutelati dal vigente Regolamento UE nr. 679/2016; (GDPR 


DIFFIDA 

l’ Agenzia delle Entrate di .........., in persona del Funzionario responsabile, dall’ irrogare, per il rifiuto alla vaccinazione, qualsiasi sanzione amministrativa o pecuniaria comunque detta, riservando in ogni caso l’impugnazione del provvedimento e rendendolo diversamente edotto, fin d’ora e in caso di emissione e notifica dell'atto sanzionatorio, che si provvederà a sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati sopra detti, innanzi alla competente Procura della Repubblica, per la esecuzione delle disposizioni, con ogni evidenza illegittime e lesive di Diritti Fondamentali dell’ Uomo in materia di consenso al trattamento in ambito medico, introdotte Decreto 07.01.2022 nr. 1.

“Il presente atto, vale come diffida nei confronti di tutte le parti interessate alla gestione e custodia dei dati sanitari e non solo nelle persone dei relativi responsabili pro- tempore, alla divulgazione a qualsiasi titolo delle informazioni in argomento, riservandosi si da ora di adire per vie legali in ogni sede penale e civile con immediata richiesta di risarcimento del danno arrecato nei confronti di chiunque si accertasse aver contravvenuto alle vigenti norme in materia di tutela della privacy.”

Distinti saluti
Luogo, data, firma



Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.