domenica 21 marzo 2021

#ioapro incassa un punto... - "nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre"




Per sintesi: nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal Tribunale (sezione penale) di Reggio Emilia sono illegittime. Quindi l'iniziativa #ioapro è lecita sotto tutti i profili.

La battaglia per la apertura delle imprese ha messo a segno un risultato rilevantissimo. La sentenza della Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 7988 del 01.03.2021, pubblicata nei giorni scorsi, ha confermato quanto sostenuto dal Collegio di Difesa del movimento #ioapro ossia che “La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”.

La Cassazione ha scelto di aderire al contenuto delle difese svolte dal Collegio di Difesa del movimento #ioapro in linea, altresì, con il provvedimento seppure sintetico del P.M., Dott.ssa Claudia Natalini, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - che aveva rilevato come “il legislatore ha volutamente sottratto le violazioni della normativa anti COVID al campo del diritto penale, in particolare sancendo espressamente la non applicabilità dell’art. 650 c.p. (vedi D.L. 19/2020) il che, se da un lato appare giustificabile per verosimili ragioni di “pace sociale” o comunque per evitare una “esplosione incontrollata” di notizie di reato, dall’altro inibisce all’Autorità Pubblica la possibilità di reprimere il protrarsi di condotte illecite con strumenti più incisivi (quali appunto il sequestro preventivo)”.

Se alle violazioni dei DPCM non si può applicare l’art. 650 c.p., non si può poi cercare di punire le medesime condotte censurate come semplici illeciti amministrativi, attraverso il mancato rispetto di una Ordinanza Sindacale o del Questore del tutto illegittime ed emesse in carenza di potere, oltre che basate sempre e solo esclusivamente sui DPCM.

Per sintesi: nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal Tribunale (sezione penale) di Reggio Emilia sono illegittime. Quindi l'iniziativa #ioapro è lecita sotto tutti i profili.

Diventa lecito, ulteriormente, quello che stiamo facendo: vale a dire "far aprire", questa volta il portafoglio, a Prefetti e Sindaci che hanno malamente utilizzato il loro potere.

#ioapro  -
 https://www.facebook.com/ioapro1501/

Notizia segnalata da: Giuseppe Altieri, Agroecologo



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La battaglia per la apertura delle aziende ha messo a segno un risultato rilevantissimo. Tutti ricordano l'eroico Mattia Frulli, titolare del mitico Pub Hallowen, perduto, temporaneamente, a seguito di una operazione manu militari, con un incursione di 40 teste di cuoio, su ordine del Prefetto di Bologna dopo la pressione del Sindaco, quest'ultima ancora in atto. In quell'occasione era stato contestato a Mattia il reato di epidemia colposa. Questa tremenda accusa era stata revocata dopo il ricorso al tribunale del Riesame ed ha aperto il varco per il risarcimento danni.  Continua:  https://www.federimpreseitalia.org/news-eventi/20071/sentenza-cassazione-autorizza-la-riapertura-esercizi.html



Non è più reato il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. 

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva applicato la pena ad un soggetto, a seguito di rituale richiesta di patteggiamento, per alcuni reati tra cui, il reato di cui all’art. 650 c.p., la Corte di Cassazione (sentenza 1 marzo 2021, n. 7988) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata applicata la pena per tale illecito contravvenzionale... 




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