Il presidente di Sdebitalia il Dott Gilberto Di Benedetto in una sua note espone uno degli obiettivi fondamentali di Sdebitalia:
L’intendimento al quale si tende è quello di riuscire a trovare un modo per
convincere le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa
a punto di un sistema che non sarebbe traumatico dalle banche stesse e
rivolto a debitori ai quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza che
patrimoniale evidentemente inesistente, non ha convenienza a mettere in atto
procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca
andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio.
La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le
imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali
applicate giustappunto alle imprese.
In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da
perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi
certi e precisi, su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la
deduzione dal reddito di impresasi intende ammessa quando la perdita su
crediti diviene definitiva escludendo quindi ogni elemento valutativo e
presuntivo (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3)in particolare la definitività
della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si
possa in seguito da parte del creditore recuperare anche parzialmente la
propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3)
Orbene, considerato che da parte di “ Sdebitalia " ci sarebbe la volontà di
rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da
parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia
dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso
in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che
l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento
che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il
tramite di Sdebitalia al debitore.
La attuale norma prevede che gli istituti di di credito nella disamina del
processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può
ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non
temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale e la situazione
di illiquidità finanziaria fa escludere la possibilità di un anche parziale
recupero della posizione creditoria.
Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio
a Sdebitalia dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro
soluto che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente
appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che
economico/finanziari. (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) può considerarsi
definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza
degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile
specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro
soluto,deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20
luglio 1996 n. 137/E).
David Cohen - saulocoin@gmail.com
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