venerdì 8 febbraio 2019

La missione di "sdebitalia" ... di Gilberto Di Benedetto


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Il presidente di Sdebitalia il Dott Gilberto Di Benedetto in una sua note espone uno degli  obiettivi fondamentali di Sdebitalia:
L’intendimento al quale si tende è quello di riuscire a trovare un modo per 
convincere le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa 
a punto di un sistema che non sarebbe traumatico dalle banche stesse e 
rivolto a debitori ai quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza che 
patrimoniale evidentemente inesistente, non ha convenienza a mettere in atto 
procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca 
andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio.

La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le 
imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali 
applicate giustappunto alle imprese.

In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da 
perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi 
certi e precisi, su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la 
deduzione dal reddito di impresasi intende ammessa quando la perdita su 
crediti diviene definitiva escludendo quindi ogni elemento valutativo e 
presuntivo (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3)in particolare la definitività 
della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si 
possa in seguito da parte del creditore recuperare anche parzialmente la 
propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3)

Orbene, considerato che da parte di “ Sdebitalia " ci sarebbe la volontà di 
rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da 
parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia 
dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso 
in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che 
l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento 
che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il 
tramite di Sdebitalia  al debitore.

La attuale norma prevede che gli istituti di di credito nella disamina del 
processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può 
ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non 
temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale e la situazione 
di illiquidità finanziaria fa escludere la possibilità di un anche parziale 
recupero della posizione creditoria.

Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio 
a Sdebitalia  dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro 
soluto che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente 
appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che 
economico/finanziari. (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) può considerarsi 
definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza 
degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile 
specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro 
soluto,deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente 
riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20 
luglio 1996 n. 137/E). 


David Cohen  - saulocoin@gmail.com 

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