lunedì 4 marzo 2013

MES: la caduta nel fosso... - Altro che balletto delle alleanze fra finti rivali



Amici carissimi, mi scuso per il disturbo ma desideravo stimolare una riflessione riguardo la radici della attuale CRISI, economica sociale democratica.

Certamente le congiunture globali, la corruzione, l’evasione sono ragioni fondate e da debellare, ma, un elemento DEVASTANTE acceleratore e’ rappresentato (dalla “ingerenza” delle lobby finanziarie che hanno “determinato) il MES (Meccanismo Stabilita’ Europa), il trattato Europeo che sostanzialmente pone un “cappio al collo” degli Stati.

E badate bene, il MES lo hanno votato sia il PD, sia il PDL sia, ovviamente, MONTI (di cui e’ stato il REGISTA).
Dunque, se gli ITALIANI NON COMPRENDONO QUESTO, la GRECIA e’ DIETRO L’ANGOLO…

Per questo vi invito a leggere l’estratto  che segue riguardo il MES.

Fiducioso di aver fatto cosa utile e gradita, un saluto fraterno

Gianni Principi

Da wikipedia….
“Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF)”, semplificato nel gergo giornalistico con la formula: Fondo salva stati. È uno strumento
appositamente costituito dagli Stati membri dell’area euro, il 09 maggio 2010 in seguito alla crisi economica del 2008-2010, per
il solo fine di aiutare finanziariamente gli stati membri, preservando la stabilità finanziaria dell’Eurozona in caso di difficoltà economica.
Dal punto di vista giuridico, si tratta di una società di diritto lussemburghese24.
Il FESF è stato sostituito con il trattato europeo detto MES (Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria), fatto a Bruxelles
il 2 febbraio 2012, in Italia approvato dalla camera dei deputati il 19 luglio 2012.
Premessa del Trattato Comma 1:
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo
permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo
europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario,
l’assistenza finanziaria agli stati membri della zona euro (Allegato 5 ).
Comma n. 2:
“[…] Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare
la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo
sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.
Il MES è un istituto finanziario con funzione pubblica di prestito e investimenti anche con scopo di lucro garantito dall’Art.
23:
Comma 1 - Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di istituire un dividendo ai membri del MES ove
l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti
del MES e allorquando i profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I
dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di
cui all’articolo 41, paragrafo 3.
Il MES ha piena capacità e personalità giuridica, può indebitarsi
con i privati:
ARTICOLO 21 – Operazioni di assunzioni di prestiti:
Comma 1 – Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni
finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
ARTICOLO 32 – Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico
ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico
e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio;
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari
per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni
forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in
forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione,
sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie,
amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni
ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà
del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
ARTICOLO 35 – Immunità delle persone
1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori
supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro
compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente
articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a
un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo
dandone informativa al MES.
ARTICOLO 36 – Esenzione fiscale
1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi,le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate
dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o
delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia
effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione
e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all'applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli
emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta
è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i
relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di
un ufficio o di un luogo di attività del MES.

Dalla premessa del Trattato MES
Comma n. 8:
Il MES coopererà strettamente con il fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva
del FMI sarà sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà,
ove possibile, richiesta analoga al FMI.
Comma n. 13:
Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o
rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status
di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello
del MES.

Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall’entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un’assistenza finanziaria
in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni
del membro del MES beneficiario dell’assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.

Dalle inchieste in atto, non si può fare a meno di pensare che c’è chi ha interesse che l’Europa si indebita con il Fondo
salva stati, con il MES e infine con il FMI (Fondo Monetario Internazionale), perciò le società di rating hanno declassato mezza
Europa da A a BBB+ e continuano puntando su Stati “apparentemente” più deboli.

1 commento:

  1. Caro Paolo
    a dir la verità sul atto costituivo del FESF di diritto Lussumburghese 24 , approvato dagli stati membri che sostituisce il MES con la firma del Prof Monti delegato dal PD e PDL , non ho capito niente anche perché sembrerebbe una società privata che si incarica di distribuire ai vari governi e ai vari privati fondi obbligazionari addirittura come seconda creditrice dopo l' FMI che per quanto ne so è in America . Comunque A LEGGERE I DiRITTI del DIRETTIVO assomiglierebbero più al immunità dei nostri onorevoli in una banca privata che in una banca di servizio monetario in Europa sotto il controllo ispettivo. Gatta ci cova!
    Come mai vogliono tutta questa garanzia sulla SEGRETEZZA operativa' . FORSE sulla BASE di delibere segrete col Parlamento ? O sulla base dei VARI GOVERNI COI VARI PRESIDENTI di CONSIGLIO?
    COMUNQUE DI CIÒ NON SI FA CENNO addirittura manca sul documento legale la BCE organo incaricato dalla comunità alla Politica monetaria.
    Ma penso che, tu abbia ragione questa cosa preoccupa anche Draghi che su 24 ore chiede alla Comunità di trasformare la BCE in una FMI europea.
    Boh, staremo a vedere !
    Nel frattempo Grillo ha sguinzagliato al parlamento i sui segugi alla ricerca dei fascicoli tenuti segreti sulla formulazione delle voci del bilancio dello stato + eleggere un Presidente del consiglio tecnico al di sopra della politica e dei partiti.
    Purtroppo rimarrà in minoranza perchè Bersani con 345 deputati + Berlusconi alla camera e al senato , superano Grillo ,
    Speriamo nelle prossime che, Grillo SIA ELETTO PRIMO IMPERATORE della IV e ultima repubblica Italiana .
    Un saluto da gladiatore sul Arena di Verona
    poetalc

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.