Amici carissimi, mi scuso per il
disturbo ma desideravo stimolare una riflessione riguardo la radici della
attuale CRISI, economica sociale democratica.
Certamente le congiunture globali, la
corruzione, l’evasione sono ragioni fondate e da debellare, ma, un elemento
DEVASTANTE
acceleratore e’
rappresentato (dalla “ingerenza” delle lobby finanziarie che hanno “determinato)
il MES (Meccanismo
Stabilita’ Europa), il trattato Europeo che sostanzialmente pone un “cappio al
collo” degli Stati.
E badate bene, il MES lo hanno votato
sia il PD, sia il
PDL sia,
ovviamente, MONTI (di cui e’
stato il REGISTA).
Dunque, se gli ITALIANI NON COMPRENDONO
QUESTO, la GRECIA e’ DIETRO L’ANGOLO…
Per questo vi invito a leggere l’estratto che segue riguardo il
MES.
Fiducioso di aver fatto cosa utile e
gradita, un saluto fraterno
Gianni Principi
Da wikipedia….
“Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria
(FESF)”, semplificato nel gergo giornalistico
con la formula: Fondo salva stati. È uno strumento
appositamente costituito dagli Stati
membri dell’area euro, il 09 maggio 2010 in seguito alla crisi economica del
2008-2010, per
il solo fine di aiutare finanziariamente
gli stati membri, preservando la stabilità finanziaria dell’Eurozona in caso di
difficoltà economica.
Dal punto di vista giuridico, si tratta
di una società di diritto lussemburghese24.
Il FESF è stato sostituito con il trattato europeo
detto MES (Meccanismo Europeo di Stabilità
Finanziaria), fatto
a Bruxelles
il 2 febbraio 2012, in Italia approvato dalla
camera dei deputati il 19 luglio 2012.
Premessa del Trattato Comma
1:
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo
ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire
un meccanismo
permanente di stabilità. Il presente
meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto
dal Fondo
europeo di stabilità finanziaria
(FESF) e dal meccanismo europeo di
stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove
necessario,
l’assistenza finanziaria agli stati
membri della zona euro (Allegato 5
).
Comma n. 2:
“[…] Gli Stati membri la cui moneta è
l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove
indispensabile per salvaguardare
la stabilità dell’intera zona euro. La
concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del
meccanismo
sarà soggetta a una rigorosa
condizionalità”.
Il MES è un istituto finanziario con funzione pubblica
di prestito e investimenti anche con scopo di lucro garantito
dall’Art.
23:
Comma 1 - Il consiglio di
amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di istituire un dividendo
ai membri del MES ove
l’ammontare del capitale versato e del
fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di
erogazione dei prestiti
del MES e allorquando i profitti
dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per
rimborsare i creditori. I
dividendi sono distribuiti in
proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l’eventualità di
pagamento accelerato di
cui all’articolo 41, paragrafo
3.
Il MES ha piena capacità e personalità giuridica, può
indebitarsi
con i privati:
ARTICOLO 21 – Operazioni di assunzioni di
prestiti:
Comma 1 – Nella realizzazione del suo
obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati
dei capitali con banche, istituzioni
finanziarie o altri soggetti o
istituzioni.
ARTICOLO 32 – Status giuridico, privilegi e
immunità
1. Al fine di consentire al
MES di realizzare il suo obiettivo, allo
stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status
giuridico
ed i privilegi e le immunità definiti
nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il
riconoscimento del proprio status giuridico
e dei propri privilegi e delle proprie
immunità negli altri territori in cui opera o detiene
attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica
e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e
immobili;
b) stipulare
contratti;
c) convenire in
giudizio;
d) concludere un accordo e/o i
protocolli eventualmente necessari
per garantire che il suo status
giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano
efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le
proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
detenute, godono dell’immunità da ogni
forma di giurisdizione, salvo qualora il
MES rinunci espressamente alla propria
immunità in pendenza di determinati procedimenti o in
forza dei termini contrattuali, compresa
la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le
proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
detenute, non possono essere oggetto di perquisizione,
sequestro, confisca, esproprio e di
qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive,
giudiziarie,
amministrative o
normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al
MES o da esso detenuti sono
inviolabili.
6. I locali del MES sono
inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo
status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle
comunicazioni
ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle
comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo
svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le
disponibilità e le proprietà
del MES sono esenti da restrizioni,
regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni
genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o
di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di
investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o
regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi
membri.
ARTICOLO 35 – Immunità delle
persone
1. Nell'interesse del
MES, il presidente del consiglio dei
governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli
amministratori
supplenti, nonché il direttore generale
e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli
atti da loro
compiuti nell'esercizio ufficiale delle
loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti
ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può
rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità
conferite ai sensi del presente
articolo riguardo al presidente del
consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un
amministratore, a
un amministratore supplente o al
direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare
l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se
stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria
legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente
articolo
dandone informativa al
MES.
ARTICOLO 36 – Esenzione
fiscale
1. Nell’ambito delle sue attività
istituzionali, il MES, i suoi attivi,le sue entrate, i suoi
beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate
dal presente trattato sono esenti da
qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune
disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette
o
delle imposte sulle vendite applicate a
valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali,
abbia
effettuato acquisti considerevoli, il
cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per
quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di
pubblica utilità.
4. I beni importati dal
MES necessari all’assolvimento delle sue
funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta
all’importazione
e da ogni divieto e restrizione
all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo,
all'applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e
sugli
emolumenti corrisposti dal
MES, conformemente alle regole adottate dal
consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale
imposta
è applicata, detti salari e emolumenti
sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia
natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi
dal MES, compresi i
relativi interessi o
dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o
titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di
tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o
pagata, o l’ubicazione di
un ufficio o di un luogo di attività del
MES.
Dalla premessa del Trattato MES
Comma n. 8:
Il MES coopererà strettamente con il fondo
monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla
stabilità. La partecipazione attiva
del FMI sarà sia a livello tecnico che
finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza
finanziaria dal MES rivolgerà,
ove possibile, richiesta analoga al
FMI.
Comma n. 13:
Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai
membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento
sul mercato risulti o
rischi di essere compromesso. Su queste
basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del
MES fruiranno dello
status
di creditore privilegiato in modo
analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di
creditore privilegiato del FMI prevalga su
quello
del MES.
Tale status produrrà i suoi effetti a
decorrere dall’entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di
un’assistenza finanziaria
in essere al momento della firma del
presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti
gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni
del membro del MES beneficiario dell’assistenza, ad
eccezione dei prestiti FMI.
Dalle inchieste in atto, non si può fare a meno di pensare che
c’è chi ha interesse che l’Europa si indebita con il
Fondo
salva stati, con il
MES e infine con il
FMI (Fondo Monetario Internazionale),
perciò le società di rating hanno declassato mezza
Europa da A a BBB+ e continuano puntando su Stati
“apparentemente” più deboli.
Caro Paolo
RispondiEliminaa dir la verità sul atto costituivo del FESF di diritto Lussumburghese 24 , approvato dagli stati membri che sostituisce il MES con la firma del Prof Monti delegato dal PD e PDL , non ho capito niente anche perché sembrerebbe una società privata che si incarica di distribuire ai vari governi e ai vari privati fondi obbligazionari addirittura come seconda creditrice dopo l' FMI che per quanto ne so è in America . Comunque A LEGGERE I DiRITTI del DIRETTIVO assomiglierebbero più al immunità dei nostri onorevoli in una banca privata che in una banca di servizio monetario in Europa sotto il controllo ispettivo. Gatta ci cova!
Come mai vogliono tutta questa garanzia sulla SEGRETEZZA operativa' . FORSE sulla BASE di delibere segrete col Parlamento ? O sulla base dei VARI GOVERNI COI VARI PRESIDENTI di CONSIGLIO?
COMUNQUE DI CIÒ NON SI FA CENNO addirittura manca sul documento legale la BCE organo incaricato dalla comunità alla Politica monetaria.
Ma penso che, tu abbia ragione questa cosa preoccupa anche Draghi che su 24 ore chiede alla Comunità di trasformare la BCE in una FMI europea.
Boh, staremo a vedere !
Nel frattempo Grillo ha sguinzagliato al parlamento i sui segugi alla ricerca dei fascicoli tenuti segreti sulla formulazione delle voci del bilancio dello stato + eleggere un Presidente del consiglio tecnico al di sopra della politica e dei partiti.
Purtroppo rimarrà in minoranza perchè Bersani con 345 deputati + Berlusconi alla camera e al senato , superano Grillo ,
Speriamo nelle prossime che, Grillo SIA ELETTO PRIMO IMPERATORE della IV e ultima repubblica Italiana .
Un saluto da gladiatore sul Arena di Verona
poetalc