Cerchiamo
di chiarire ulteriormente l’impatto della sentenza n. 37/2015 della
Ecc.ma Corte Cost. di cui ho avuto già modo di trattare in questo
articolo: » Corte
costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le
cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia'
L’art. 97 c.3 della Cost. così recita: “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
L’elenco dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate è
visibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate grazie alla legge
sulla trasparenza degli atti amministrativi. Il contribuente ha la
possibilità di verificare l’autenticità degli atti emessi da organi
apicali preposti alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, e
quindi verificare se chi ha firmato gli avvisi di accertamento o chi
ha iscritto a ruolo le somme accertate e poi trasmesse ad Equitalia,
sia o no un vero dirigente.
È
importante verificare se gli avvisi di accertamento e le iscrizioni a
ruolo siano state fatte da un dirigente o da un semplice funzionario, e
questo perché, come anche ha stabilito la Cassazione, nella sua nota
sentenza n. 4557 del 2009: “L’esistenza dell’atto, dipende dal
fatto che, al di là di elementi formali, quale l’avvenuta notifica, esso
sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare
del potere di emetterlo”
La logica conseguenza di un atto inesistente a causa di una non valida sottoscrizione di esso, non può che essere l’inesistenza di tutti gli atti consequenziali ad esso anche non conosciuti.
Questa evidente illegittimità che investe l’Agenzia delle Entrate è già stata censurata dal TAR Lazio.
LA CONSEGUENZA?
L’inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti, ma non dirigenti, hanno firmato e trasmesso ad Equitalia.
La
Corte di Cassazione con ordinanza n. 19739/2012, aveva già annullato
l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate allorchè esso
non sia stato sottoscritto da un dirigente o da un funzionario suo
delegato.
Non si può acquisire in alcun altro modo l’incarico di dirigente in un Amministrazione Pubblica se non per pubblico concorso. In
caso contrario ci si troverebbe dinanzi a delle violazioni ancor più
gravi, ovvero a violazione di norme di rango superiore quali l’art.97
della Cost..
Se l’Agenzia delle Entrate giustifica la
sua posizione facendo riferimento alla delibera n. 55/2009 o in base
alla sanatoria prevista dal decreto legge n. 16/2012 (dichiarata già costituzionalmente illegittimo dalla sent. n. 37/2015)
si evidenzia che anche nel 2011 una sentenza del TAR Lazio, la n.
06884 (REG. PROV. COLL.) annullò un articolo specifico della delibera
del comitato di gestione, dell'Agenzia delle Entrate ovvero l’art. 2.,
che consentiva il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi
dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica
dirigenziale.
L’Agenzia
delle Entrate, dando incarico di dirigenti a semplici funzionari non
in possesso della qualifica relativa, ha ecceduto nel suo potere di
deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di
durata e senza che l’Ente abbia provveduto a bandire le procedure
concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
Ricordiamo sempre ciò che prevede la Costituzione stessa (art.97 c.3) “Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” altrimenti
vi e' un eccesso di potere e sviamento. L’Agenzia delle Entrate con
quella delibera oltrepassava i limiti della propria autonomia
regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla
qualifica dirigenziale.
Si
fa presente che è stato accertato in quella sentenza che ci sono 767
posti di Dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o
vacanti.
Questo
è vietato per legge (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo
sostituito dal D.Lgs.31 Marzo 1998, n.80 art. 25 e successivamente
modificato prima dal D.Lgs. 29 Ottobre 1998 n. 387 art. 15 e poi dal
D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 art. 52) e di conseguenza se è nullo o
illegittimo l’atto di conferimento, come stabilisce la sentenza del TAR
Lazio, sono nulli per conseguenza anche tutti gli atti firmati dai
funzionari non dirigenti. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore
della pubblica Amministrazione”.
A tal proposito si è espressa anche la Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, che ha negato la costituzionalità di “una dirigenza di fiducia” ed
ha ribadito la necessità di selezionare i Dirigenti sulla base di
criteri selettivi imparziali e trasparenti. Quindi per gli effetti della
pronuncia del TAR Lazio, nonché di quella della Corte Costituzionale,
sarebbe illegittimo l’art. 24 del su menzionato Regolamento di
Amministrazione in quanto conterrebbe una previsione non supportata da
una disposizione normativa di rango primario.
L'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori e
l’ordinamento non contiene norme di legge che contemplino una
fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori
esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52
del Decreto Legislativo n. 165/2001).
La questione era nota da anni.
Si
segnala al riguardo un esposto dell’On.le Turco del 2012, in cui
evidenziava che le nomine venivano fatte da sempre con il criterio
“intuitu personae”, in assenza cioè di una preventiva verifica
riguardante la professionalità non avendo in nessuna
considerazione dirigenti in servizio idonei alla dirigenza e funzionari
con qualifica superiore in possesso di laurea e con provata esperienza
professionale.
L’On.le
Turco concludeva la sua interrogazione chiedendo, agli Uffici titolari
del controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie Fiscali, di
verificare se il protrarsi di tale contenzioso non comportasse gravi
danni erariali.
Oltre
agli interventi dell’On.le si segnalano anche tutti gli interventi
fatti dalla Dirstat per porre fine a codesta prassi illegittima.
In
conclusione e per spiegare cosa è importante capire, al fine di
accertare la giuridica esistenza di un atto notificato dall’Agenzia
delle Entrate, bisogna verificare chi ha firmato l’atto e, nel caso in
cui l’atto sia stato firmato da un capo team su delega di un direttore, è
importante capire chi ha delegato quella firma, se ne aveva il potere.
Se
invece avete in mano una cartella di Equitalia, dovete vedere, nella
pagina relativa al dettaglio del debito, chi ha iscritto a ruolo quella
somma.
L’iscrizione
a ruolo deve essere fatta da un dirigente, altrimenti anche la cartella
è inesistente perché ab origine è inesistente l’atto.
Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino.
Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com
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