domenica 31 marzo 2013

Lo sapevate che... E poi dicono che Grillo prende i voti!




Oggi piove e, essendo meteopata, non sono di buon'umore.

Mi sono messo a lavorare su alcuni schemi in materia di diritto del lavoro e sono venute fuori alcune cosette che non hanno rialzato il mio umore... Così mi è venuta la voglia di far passare il buon'umore anche a voi!
Dunque, lo sapevate che...
 
- Che molti sindacalisti e politici hanno potuto farsi accreditare anni e anni di "lavoro" soltanto con una dichiarazione dei loro "datori  di lavoro" (i sindacati ed i partiti)???

No, non lo sapevate? beh, in allegato 1 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
 
- Che i sindacati ed i partiti, in caso di licenziamento illegittimo, non sono soggetti all'obbligo di reintegrazione???

No, non lo sapevate? beh, in allegato 2 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
 
- Che i sindacati, non sono associazioni con personalità giuridica, perché non hanno mai accettato le condizioni previste dalla Costituzione, per essere registrati????
No, non lo sapevate? beh, in allegato 3, c'è la norma COSTITUZIONALE che lo prevedeva... 
 
- Che i sindacati hanno un patrimonio immobiliare mai censito e sul quale non hanno mai pagato ICI e non si sa se pagano l'IMU?

No, non lo sapevate? beh, in allegato 4 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
 
E POI SI MERAVIGLIANO SE GRILLO PRENDE IL 30% DEI VOTI!!!!!

(NELLE SUE SPARATE CE N'E' ANCHE PER I SINDACATI.....)

Vincenzo Meleca
 


 
 
Allegato 1

Legge 11 giugno 1974, n. 252 (in Gazz. Uff., 8 luglio, n. 177). - Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
(Legge MOSCA)
Art. 1.
I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.
A detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.
Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.
La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi (1).
(1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art. 3.
È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.
La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante.
Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazione della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL (1).
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4.
Art. 4.
La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.
Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonché, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.
Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
Art. 5.
I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Art. 6.
I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.
In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
Art. 7.
I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.
L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.
Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti.
Art.8
I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (1).
(1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art.9


Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 256). - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione (Legge Treu) (1).
(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 72.
(Omissis).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Art.3
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. (1)
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. (2)
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (3).
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (4).
10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale (5) .
(1) Ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, i soggetti di cui al presente comma, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, presente articolo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.
(2) Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art. 3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278.
(3) Comma aggiunto dall'art. 26, l. 3 agosto 1999, n. 265.
(4) Vedi l'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(5) Vedi l'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Allegato 2

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti individuali.
ARTICOLO 4
Area di non applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degliarticoli 1 e non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (1) .


Allegato 3

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 dicembre 1947 (in Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straordinaria).
ARTICOLO 39
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
É condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie




Allegato 4

Legge 18 novembre 1977, n. 902 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
(Omissis).
Art.1
Art. 1.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.
Art.2
Art. 2.
Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.
Art.3
Art. 3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.
Art.4
Art. 4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio - corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori - contenente la separata ripartizione in due masse rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.
Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori.
Con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.
Art.5
Art. 5.
Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.
Art.6
Art. 6.
Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.
Art.7
Art. 7.
Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5 nei successivi sessanta giorni è nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente.
Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli816 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.8
Art. 8.
In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate.
Art.9
Art. 9.
Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
Art.10
Art. 10.
L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per le indennità di anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste".
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.
Art.11
Art. 11.
I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Art.12
Art. 12.
Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure e di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.13
Art. 13.
Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio.
Art.14
Art. 14.
La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974.
I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.
All.1
Allegato unico.
TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 1,
DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI
SINDACALI FASCISTE
A) Associazioni sindacali dei lavoratori
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;
Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;
Unione italiana del lavoro - UIL;
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori CISNAL;
Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA.
B) Associazioni sindacali dei datori di lavoro delle cooperative e dei lavoratori autonomi
Settore industria:
Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale INTERSIND;
Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP;
Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA;
Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA;
Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;
Federazione italiana editori giornali - FIEG;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore agricoltura:
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale contadini;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore commercio:
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore credito ed assicurazione:
Associazione sindacale fra le aziende di credito - ASSICREDITO;
Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI;
Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
alle quali il contratto si riferisce.


 

sabato 30 marzo 2013

Grillo ha ragione... se non avesse torto! E la verità sulla crisi economica mondiale


Trio Lescano

Grillo ha ragione quando dice che la classe politica deve andarsene. Tutta. E deve pure chiedere scusa per la melma nella quale hanno infilato l'Italia. Se fossero uomini, dice il genovese, dovrebbero capire che sono finiti e, dopo essere stati economicamente passati sotto i raggi X, per verificare immotivati arricchimenti, dovrebbero toglier il disturbo. Dopo aver reso il maltolto, ovviamente.

Tutto giusto, tutto vero.

Ma tragicamente parziale, incompleto e, per dirla tutta, in parte connivente.

E' il dramma, la palla al piede di Grillo.

Si è caricato un peso enorme sulle spalle, il Beppe: tentare di cambiare, migliorandola, la gestione di questo SISTEMA.

E qui sta l'errore, l'analisi sbagliata.

Le cose umane sono semplici e partono sempre da una base. Se la base sulla quale si costruisce è equivoca, fuorviante, ipocrita e falsa, qualsiasi costruzione su di essa eretta, si sgretolerebbe.

Esattamente come si è sgretolato il socialcomunismo.

Esattamente come si è sgretolato il liberalcapitalismo.

Grillo serve, proprio come serve la dinamite per far saltare la frana che ostruisce la strada.

Ma la strada è altra.

Unica via per cambiare è rivedere l'analisi che ha provocato l'ultimo scontro armato epocale: la Cosiddetta Seconda Guerra Mondiale. O si parte da questo coraggio, o ci dibatteremo come pesci in una pozzanghera che si va asciugando.

Ultima annotazione, quasi un contrappasso dantesco. Ho nella mente l'immagine di Berlusconi all'uscita dall'incontro con il presidente Napolitano, attorniato da Brunetta, Alfano, Maroni e Schifani. Sembravano la famiglia Adams, il Circo, la Corte dei Miracoli. Kalocazaia inesistente ed orrida.

Immagine superata solo da quella di Bersani e i suoi: fumetto dell'horror, caricature di se stessi. Roba da far passare il singhiozzo.

La va a pochi, gente.

Fabrizio Belloni


..........................


Commento di Giorgio Vitali: "CERTAMENTE dobbiamo riconoscere a Grillo ed ai suoi seguaci l'azione di ARIETE contro un Sistema che fino ad oggi, anche non l'apporto di persone autoqualificantesi antisistema, aveva retto alle trasformazioni della società che si andavano accelerando sotto i nostri occhi, per la semplice ragione che il MOTO alla fine NON PUO' che accelerare. L'Italia poi è un paese che si muove con lentezza. Anche per la presenza assordante ed incombente di una Chiesa il cui ruolo ( a volte anche positivamente) è quello di RALLENTARE I MOTI EVOLUTIVI. Tuttavia, i cambiamenti apportati dagli eventi, non ultimo il processo di globalizzazione e conseguente IMMIGRAZIONE di popoli portatori di religioni altre", illanguidendo il significato esistenziale e la portata ideologica delle vecchie religioni, costringono gli italyci a fare i conti con se stessi più di quanto non l'abbiano fatto negli ultimi 3 secoli. A fronte di questa situazione, drammaticamente bella, è d'uopo fare presente, al fine di chiarire il concetto, quanto stanno faendo alcuni: ad esempio il papa. Costui, oltre allo sdoppiamento, (ier sera in una simpatica trasmissione su RAI3 piuttosto irriverente, si vedevano i due papi due che giocavano con la play) ha pensato bene di non mettere la croce d'oro al petto credendo di far atto di umiltà e facendo invece atto da scemo, perché i cristiani non abboccano fino a questo punto. Si tratta di un esempio TIPICO di una forza che NON sa affrontare il CAMBIAMENTO. [Il fatto mi ricorda quel tale che, salendo sulla carretta che lo doveva portare alla ghigliottina, ed avendo inciampato, dichiarò che quell'incidente gli avrebbe portato sfortuna e che era meglio se tornava a casa.] TALE è L'ERRORE DEI TOTEMISTI, abituati ad avere le cose facili.
NEL caso nostro, invece, è d'uopo prendere atto del pensiero di un nostro GRANDE: Machiavelli, il quale così si esprimeva: ESSER DIFFICILE INTRODURRE UN QUALSIASI CAMBIAMENTO SOCIALE PWERCHE' LE PRECEDENTI CLASSI DIRIGENTI FANNO OPPOSIZIONE TOTALE MENTRE CHI NE POTREBBE TRARRE VANTAGGIO NON CAPISCE UNA MINCHIA. Laudetur Priapus!"

...........................


Per scoprire cosa c'è dietro la crisi economica mondiale leggere qui: http://www.circolovegetarianocalcata.it/2013/03/30/storia-mondiale-i-retroscena-dietro-il-sistema-di-potere-del-signoraggio-bancario/ 

venerdì 29 marzo 2013

Quadro Astrale di papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio

Quadro astrale di Papa Francesco a cura di Joe Fallsi



Non solo numerologia (vedi: http://bioregionalismo-treia.blogspot.it/2013/03/numerologia-applicata-al-nuovo-papa.html) al papa Francesco gli fanno anche l'oroscopo... Così forse si capiranno meglio le propensioni e le spinte che lo animano nel suo percorso. (P.D'A)

Qui di seguito alcune annotazioni,  interpretazioni e spiegazioni sul suo quadro astrale.

Joe Fallisi:
Ecco qualche annotazione a proposito di Mercurio e di Venere rivoluzionari (i giudizi dei classici cui rimando, relativi alle geniture, sono ovviamente da adattarsi al tempo dell'anno).
Mercurio è a 9° di Gemelli (nel proprio domicilio e nei confini di Giove - secondo Doroteo: "Mercurio in luoghi di Giove fa gli esperti del diritto, i matematici, i tesorieri o i precettori dei re, coloro che trascorrono la vita in attività pubbliche o del regno o i loro procuratori") e Venere a 2° di Gemelli (nel domicilio e nei confini di Mercurio - sempre secondo Doroteo: "Venere nei domicili o confini di Mercurio fa i sacerdoti, ministri del sacrificio o i curatori di donne ricche, e a causa di queste attività sopportano controversie; alcuni sono tintori, tessitori, pittori, intrecciatori di fiori, profumieri, venditori di essenze odorose, tornitori"). Si tratta di una congiunzione larga e in separazione (v. http://www.cieloeterra.it/testi.aspetti/venmer.html). Entrambi sono in opposizione applicante nei confronti di Giove, retrogrado - delle due la più efficace è l'opposizione di Mercurio, stretta, presente anche nel mondo e rinforzata da un antiparallelo di declinazione (v. http://www.cieloeterra.it/testi.aspetti/jupmer.html#oppostohttp://www.cieloeterra.it/testi.aspetti/jupven.html#opposto) -, e opposti alla sua profezione, ma in trigono rispetto alla profezione del Medio Cielo. Inoltre sono in parallelo nel mondo con la Luna, nei confronti della quale Venere è anche quadrata nel mondo (v. http://www.cieloeterra.it/testi.aspetti/venlun.html#quadrato). Si trovano, l'uno M° di 3° e 12°, l'altra M°  IV e 11°, in 11 Casa (secondo Retorio: "Mercurio, nei segni del Buon Genio (...), fa coloro che accumulano denaro o che ritrovano beni o i padroni di sostanze non proprie; genera inoltre coloro che hanno una condotta semidivina e una lunga vita e una felice prole." "Venere nel segno del Buon Genio, segnatamente nella sua apparizione vespertina ed osservata inoltre da Saturno e Marte [Venere qui è orientale e mattutina, come Mercurio, e non ha aspetto né con Saturno, né con Marte], genera chi non ha prole o gli sterili o chi ha matrimonio infelice o gli amanti di fanciulli o di donne di teatro; e questo produce soprattutto trovandosi in segni tropici [Venere è in un segno comune]. Con il passare del tempo, i nativi accrescono i loro averi, progrediscono grazie agli amici; Venere significa inoltre, in questo luogo, uomini di indole schietta e amabile."). Cadono in 5° Casa radicale e sono Mercurio in sestile con Venere e la Luna rad., Venere in sestile con Venere rad. 
Quanto a Mercurio e Venere della genitura, l'uno (occidentale, vespertino, a 12° di Cancro, nei confini di Giove, M° di 6° e di 9° in VII Casa) è sestile in applicazione a Saturno, l'altra (occidentale, vespertina, a 8° di Leone, nei confini di Mercurio e M° di IV e di 5° e 2° M° di 9° in VII) è parallela nel mondo col Sole, congiunta nel mondo alla Luna e in trigono nel mondo con Marte. Mercurio, in sestile con Saturno riv., cade in 12° di rivoluzione; Venere, in quadrato con Saturno riv., trigona a Giove riv. e in sestile con Mercurio e Venere riv., in I. 
Credo si possa dire che, relativamente ai signori dell'anno, le indicazioni favorevoli prevalgono su quelle contrarie


Giovannina Maria Pace:
l'ASC di rs cade in VII Casa il grosso del suo anno si gioca tra lui e gli altri: associazioni di lavoro o di affari religiosi che si concretizzano ma anche che si sciolgono, sarà la posizione degli altri pianeti e la contemporaneità del transito dei pianeti lenti in interazione con il suo Tema Natale a chiarire in quale direzione leggere questo ASC in VII Casa di RS; attenzione anche a possibili aggressioni da parte del prossimo, là dove invece non sarà proprio LUI per primo a “scatenare” guerre contro il prossimo. Possibile arrivo di carta bollata oppure di uno o più controlli da parte della guardia di finanza. Improvvisamente gli viene voglia di fare del volontariato in modo attivo, coinvolgendo anche persone a lui vicine oppure potrà decidere di aderire ed ampliare ad un gruppo religioso Jesuita ....

giovedì 28 marzo 2013

Pasqua pasquale pasquino pasquinata…. poco accalcata


Feste pasquali? Non c'è più la calca di una volta, la crisi colpisce sempre più i ceti popolari, della gente che si accalcava in code kilometriche per raggiungere le campagne in cerca di uno spiazzuolo per  la merendina all'aperto. Magari portandosi appresso fettuccine al ragù, un quarto di agnello al forno, le patate arrosto ed altre delicatezze. 
Ormai i quarti di agnello son diventati quarti di pollo se non quartini... La crisi fa diventare un po' tutti vegetariani ed anche il papa Francesco, sembra, quest'anno rinuncerà alla solita abbuffata pasquale per fornire un buon esempio: solo spaghetti ai capperi, insalata ed un pezzetto piccolo piccolo di pecorino (tanto per restare in ambiente pasquale).
Beh… però sono costretto dalla forza dell’abitudine a rilanciare il consueto appello per una Pasqua senza stragi di sangue…anche se  queste cose ormai  non hanno più senso.   Avevo giorni fa mandato un avviso al proposito degli agnelli sgozzati  ma la presidentessa di una associazione animalista mi ha risposto di fare una petizione in proposito. Petizione, petizione? A che servono queste petizioni? Le ho risposto che sarebbe stato meglio fornire un esempio diretto parlando con la gente che si incontra per strada e magari segnalando ricette vegetariane alternative.  Che la facesse lei la petizione. Al che la presidentessa  ha replicato piccata che lei  non aveva tempo perché doveva occuparsi del benessere dei cani ed altre facezie animaliste.. ed anzi insisteva ancora una volta chiedendomi di  lanciare una petizione... (ahò, non se ne può più de 'ste petizioni avaaz change-org etc. etc.) insinuando che non le sembrava che noi "vegetariani del VV.TT." ci fossimo occupati abbastanza di cose animaliste.... 
Ahiaiai.. Cosa succede al mondo.. E pensare che siamo stati i primi in assoluto in Italia a lanciare la campagna per rinunciare all'agnello pasquale,  pubblicata su tutti i giornali nazionali, con l'invito di salvare un agnello vivo invece di mangiarselo…  E diverse persone sensibili  avevano aderito, portandoci varie pecore e pecorelle al Circolo di Calcata.. 
Ma sapete una cosa? Di tutti gli animali salvati non ne è sopravvissuto nemmeno uno per più di un anno o due… e sapete perché? Ci hanno pensato i cani degli animalisti, “liberi” o “liberati appositamente”, a far piazza pulita.. a ridicolizzare un salvataggio incongruo. Ecco la triste verità… il salvataggio “artificiale” dell’agnello non è possibile… è possibile solo se l’intera società, a cominciare da ogni suo singolo componente,  cambia le  abitudini ed il  metodo alimentare.
Quest’anno la Pasqua  viene a ridosso del 1° di aprile, giorno per antonomasia dedicato agli scherzi ed ai lazzi. Sarà una buona occasione per sdrammatizzare la vita, per alleggerire le tensioni e portare un tocco di goliardia, magari pure un po’ profana, anche nelle chiese e nei conventi… Nell’antico calendario romano in questi giorni si svolgevano i giochi dedicati alla Magna Mater,  secondo i libri Sibillini corrispondevano al momento il cui la statua della Dea era stata portata da Pegaso a Roma. Il 5 aprile inoltre  veniva celebrata la festa della Fortuna Primigenia, dea della provvidenza della natura, patrona di tutto il popolo romano, il suo culto fu l’ultimo ad essere cancellato  ed era ancora in auge nel VI secolo d.C. Sfidando le durissime pene dei papi padroni, i devoti si recavano a Palestrina a chiedere aiuto alla Dea. Il tempio dedicato a Fortuna si erge ancora oggi in quella città, parzialmente inglobato nel Palazzo Colonna.
Eh quelli della "paganità" erano altri tempi… i sacrifici primaverili, in verità dedicati a Bacco, si compivano con l’offerta di focacce a base di formaggio, latte, uova  e farina…   
Beh,  buona Pasqua e pasquetta a Tutti!
Paolo D'Arpini

mercoledì 27 marzo 2013

Il paganesimo come radice di civiltà (anche in senso politico)...


Calcata - Il sorcio in bocca


"oh insensata cura dei mortali .. quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l’ali.. chi dietroa jura e  chi ad aforismi s’en giva e chi inseguendo sacerdozio …!"

Non vi insegna nulla il nostro maggior vate?

A che discutere con sofismi da spaccatori di capello?

La parola civiltà, come tutte le altre  in ossessivo uso corrente (democrazia, libertà, solidarietà, carità, fratellanza ed ultimamente responsabilità) sono  termini astratti diversamente dalle parole pane e vino che sono parole concrete. di conseguenza ognuno può utilizzare la civiltà, così come  gli altri concetti astratti, come la pelle dei coglioni, estendendola e adattandola secondo le convenienze.

Non esiste, per dette parole astratte, un riferimento certo e univoco. così Bersani dice che la responsabilità é quella di grillo che deve votare il governo del PD, la democrazia significa farsi i cazzi propri e soprattutto andare nelle chiappe al prossimo, e via discorrendo.

Ora sulla parola civiltà esiste la interpretazione filosofica che io condivido solo in parte essendo per me la civiltà anche sinonimo di progresso. Non basta intendere per civiltà l’evoluzione del pensiero, tanto é vero che i grandi pensatori dell’antichità erano non solo pensatori ma erano matematici, fisici, astronomi e così via. 

Tornando a bomba, oggi la civiltà non è più quella del pensiero ma quella dei consumi, quella della tecnologia. E’ incivile chi, come me, non sa usare il computer come i grillini che pare siano dei maghi della tastiera, del twitter e del telefonino i phone .. di conseguenza io sono incivile e i grillini civilissimi. 

Pare che il Papa stia inseguendo questo concetto di civiltà e, nel frattempo, non si sa mai, per tema di fare la fine di Benedetto emerito, non fa che ingraziarsi ad ogni occasione i rabbini capi della comunità ebraica di Roma. credo che sia il primo papa della storia che si premura di fare ripetuti  salamelecchi al rabbino e mandargli per tempo gli auguri di pasqua!

Berlusconi? anche lui obbligato a fare certe scelte per non fare la fine di Craxi il cui declino e successiva dannazione, a mio modesto parere,  è da ascrivere alle sue intemperanze di Sigonella.

Con queste premesse, ecco che, secondo convenienze, si vuole definire la civiltà europea come cristiana, la qual cosa potrebbe essere anche accettabile visto che la religione pagana, matrice della attuale religione cristiana, apparteneva a tutti i popoli europei e che l’adattamento di tale religione pagana con il vangelo di Cristo ha accompagnato gli eventi più  significativi dei due millenni trascorsi.

Dove saremmo noi oggi senza l’editto di Costantino, senza le persecuzioni religiose, senza gli stermini di chi non desiderava convertirsi, senza la mattanza di Acri, senza la Santa Inquisizione, senza i roghi per gli eretici, senza le guerre di religione, senza la riforma e la controriforma, senza la conversione forzata dei popoli del Sudamerica e senza i padri pellegrini in North America? 

Ve lo immaginate un mondo ancora pagano, con offerte sugli altari fumanti, con i fulmini di Giove e così via? Solo i sacrifici a Venere sono rimasti intoccabili, come in antico,  per nostra fortuna! Tutto sommato era la cosa più piacevole e saggia! Per trasformare  la civiltà cristiana in cristiano giudaico occorre solo un piccolo sforzo mentale. Possiamo scordarci dei nostri fratelli maggiori quando tutto il mondo non perde occasione per osannarli? 

Ma che ci vuole per fare una modesta correzione al vocabolario e scrivere cristiano giudaico invece del semplice cristiano? Suvvia siamo pratici! In un mondo di compromessi questo mi pare il meno drammatico .. per quello che può valere …. la qual cosa, francamente, mi sfugge!

Francesco Paolo d’Auria,

nostalgico del Paganesimo che dava al popolo la illusione di essere protetto dall’alto, di avere la possibilità di ingraziarsi gli Dei con modeste offerte e che lasciava campare tutte le religioni senza pretendere la unicità del Dio e assurdità simili.....

.....................


Mio commentino: ..forse sarebbe più indicato usare il termine "panteismo" in verità "paganesimo" è una parola inventata dai cristianucci per declassare la "religione della natura" (P.D'A.)