venerdì 10 gennaio 2014

Ronciglione, 15 gennaio 2014 - Comitato per il Parco archeologico naturalistico della Tuscia



Cari Amici, siamo alla stretta finale per poter permettere al Comitato di poter iniziare la sua opera di coinvolgimento, il massimo possibile, di quanti, singoli e forme associative, amano l'ambiente e la cultura e comprendono che il futuro dell'umanità è nel vivere armonioso, come direbbe san Francesco, tra tutti i soggetti del creato.

Faccio appello a tutta la vostra sensibilità, alla vostra cultura e al vostro entusiasmo: diamoci da fare per una missione importantissima e bella, molto bella.

Vi aspetto tutti con entusiasmo alla riunione per la creazione di un "Parco della Tuscia" che insieme a Raimondo Chiricozzi abbiamo fissato per mercoledì 15 gennaio 2014 ore 18 a Ronciglione presso Accademia Kronos via Capranica 14 e, mi raccomando, fate proseliti e portate alla riunione anche i vostri amici e conoscenti sensibili a questa tematica veramente bella e vitale per tutti noi.

A nome mio e di tutti ringrazio Raimondo che è veramente infaticabile e appassionato attivissimo e prezioso per la vita del nostro comitato. Mi raccomando, dobbiamo stimolare interesse e dibattito e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo seppur abbiamo appreso dalle tante lotte fatte quanto, purtroppo, per la nostra società, sia duro crescere in civiltà e umanità.

Coraggio ed entusiasmo.


Angelo Bini - comitatoparcotuscia@gmail.com

Comitato Parco archeologico naturalistico della Tuscia
Sede legale: Via Resistenza, 3 – 01037 Ronciglione




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“Comitato Parco archeologico naturalistico della Tuscia”

Statuto

Costituzione e scopi
Art. 1
È costituita con sede a Ronciglione (VT) in via Resistenza, 3 un’associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “Comitato Parco archeologico naturalistico della Tuscia” di seguito denominato Comitato.
Il Comitato, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad Enti di promozione Sociale riconosciuti dal Ministero degli Interni, accettarne lo statuto e adottare la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art 2
Il comitato non ha fine di lucro, ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 28 del presente statuto. Il comitato può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori della promozione sociale, artistica, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativa, assistenziale e sportiva dilettantistica.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:
-l’istituzione dell’Ente Parco archeologico naturalistico della Tuscia, il cui territorio è compreso tra il fiume Tevere e i monti della Tolfa, coincidente con i limiti della provincia di Viterbo e Roma interessati dalla storia e dalla cultura etrusca;
-il comitato in particolare esplica la propria attività formulando al Governo regionale e nazionale una proposta che contenga:
  • la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, archeologici, paesaggistici, nonché alla peculiarità della cultura etrusca che in tutto il territorio si manifesta nei suoi monumenti ed emergenze culturali avvalendosi di un apposito Comitato scientifico incaricato di redigere il Progetto e l’individuazione del territorio da destinare a parco, con riferimento ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all’esercizio delle attività umane tradizionali della zona;
  • l’indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;
  • la previsione delle attività e delle iniziative agricole silvo pastorali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare;
  • promuovere, coordinare e realizzare un programma di manifestazioni culturali sportive e didattiche di divulgazione in nome del costituendo Parco al fine di esplicitarne gli scopi;
  • sviluppare forme di collaborazione con altre Associazioni e Gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;
  • sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le Istituzioni connessi agli obiettivi sopra esplicitati;
  • promuovere e diffondere una cultura del rispetto del verde pubblico nella popolazione e, in particolare, fra i giovani;
  • promuovere e diffondere un modello di agricoltura che escluda in modo categorico l’uso di pesticidi diserbanti e concimi chimici;
  • promuovere la salvaguardia dei semi originali (antichi) evitando in modo categorico l’uso di semi OGM, ibridi e altri semi ibridi e i cosiddetti miglioramenti non naturali;
  • promuovere e sviluppare la vita sociale e l’aggregazione tra le diverse fasce d’età;
  • organizzare mostre, convegni, corsi, attività di formazione, attività culturali e sportive, progetti educativi;
  • sviluppare attività editoriale in forma di stampa o digitale; pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di mostre, costruzione di un sito internet.
Art. 4
Possono far parte del comitato, in numero illimitato, tutti coloro, siano essi persone fisiche,
giuridiche, o enti pubblici e/o privati, associazioni, senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, che non svolgano attività in contrasto con le finalità del comitato e intendano partecipare alle sue attività, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

Art. 5
I soci sono di due categorie: “ Fondatori, Ordinari”. Sono soci fondatori i soci presenti nell’atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro, che successivamente fanno richiesta di adesione tramite il Consiglio e pagano la relativa quota.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione indicando per i soci singoli nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza mentre gli Enti e Associazioni dovranno presentare copia della statuto e l’attestazione del legale rappresentante.
I soci con la domanda dichiarano di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda viene presentata al Consiglio direttivo per l’approvazione.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea, alla prima convocazione.

Art.6 Dimissioni
Le dimissioni da socio, consigliere e dagli incarichi delegati, debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
  2. prendere parte alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione.
  3. presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
  4. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea;
  5. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.


Art. 8
I soci sono tenuti:
  1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
  2. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali;
  3. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  4. per radiazione decisa del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
  5. per decesso.
Inoltre, in caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio direttivo può comminare al socio le seguenti sanzioni:
avvertimento; ammonizione; diffida; sospensione a tempo limitato; Per ogni altra controversia tra socio e consiglio direttivo, il collegio dei probiviri è delegato alla sua risoluzione.

Art. 10 Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
  1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  4. Non sono consentiti contributi da partiti politici.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.



Art. 12 Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
  • l’assemblea dei soci
  • il consiglio direttivo
  • il presidente
  • il segretario
  • il tesoriere
  • il collegio dei probiviri,
  • i revisori dei conti
  • il comitato tecnico scientifico

Art. 14 Assemblea
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di una delega. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione o mediante posta elettronica o con avviso a mezzo lettera, con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
-approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
-elegge il Consiglio Direttivo;
-approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
-delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 16
L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17- Validità dell’assemblea
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 18 Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo che svolge le attività esecutive dell’associazione previste nello statuto, nel regolamento e deliberate dall’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio elegge il Presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del comitato operativo o esecutivo, sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
  1. quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo deve:
-redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.
- demanda all’esecutivo o comitato operativo l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea.
- nominare i responsabili delle sedi, espressione del Comitato nei vari comuni della Tuscia
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 21 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento, dopo esplicita autorizzazione del Consiglio direttivo.
Ha la responsabilità delle linee programmatiche dell'associazione e della corretta applicazione delle norme statutarie e degli indirizzi stabiliti dall’assemblea.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l’assemblea
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.22 Segretario
Il Segretario organizzativo redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura la convocazione delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali. Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Art.23 Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione
finanziaria, patrimoniale ed amministrativa del Comitato. Egli ha facoltà, in esecuzione
delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote
associative e le erogazioni liberali, di tenere rapporti con le banche ed i fornitori in
genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il
funzionamento del Comitato;

Art 24 Deleghe
I soci investiti di delega nella conduzione di attività specifiche o nella gestione delle sedi distaccate, hanno la responsabilità tecnico-amministrativa dei relativi gruppi e dei programmi ad essi affidati.
In sintonia con il Consiglio Direttivo, coordinano e promuovono le varie attività, applicano i regolamenti emanati e sviluppano un’adeguata azione d’informazione e di gestione dei programmi. Le deleghe possono essere revocate dal Consiglio Direttivo o cessare a seguito di comunicazione scritta da parte del delegato. Il delegato non può stipulare atti che impegnano l’associazione nei confronti di terzi se non previo parere scritto del Consiglio Direttivo.

Art. 25 Collegio dei probiviri
L’assemblea elegge al proprio interno 3 soci per il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni. Fra i membri del Collegio viene eletto, alla prima riunione, il Presidente.
Compiti del Collegio sono:
  • decisione senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
  • decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima assemblea utile. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.
I membri del Collegio, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
I membri del Collegio devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 – 2399 C.C.

Art. 26 Collegio dei Sindaci
Il Collegio è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente e svolge funzioni di controllo sugli atti amministrativi dell’associazione, verifica la regolare tenuta dei libri contabili e la consistenza di cassa, redigendo di ogni riunione verbale da trascriversi nell’apposito registro. I membri del Collegio, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
I membri del Collegio devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 – 2399 C.C.
Art. 27 Comitato scientifico
E’ composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico- scientifico-giuridico e dell’informazione attinenti le finalità dell’Associazione. I membri del Comitato vengono scelti su indicazione del Consiglio Direttivo, delle Associazioni, Enti e Istituzioni soci del Comitato. Tali tecnici forniscono al Consiglio Direttivo e al Comitato gli apporti specialistici e professionali necessari alla elaborazione della proposta di cui all’art. 3 del presente Statuto.
Il comitato scientifico al suo interno esprime un presidente e provvede alla suddivisione in gruppi di lavoro su istanza del Consiglio Direttivo e secondo i campi di studio di cui all’art.3 dello statuto. Il Presidente del Comitato Scientifico fa parte di diritto del Consiglio Direttivo; altri componenti del Comitato possono partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 28 Scioglimento
Il comitato potrà sciogliersi per il raggiungimento dello scopo, o perché esso è divenuto impossibile ovvero per il venir meno a causa del recesso di tutti i componenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale residuo netto del
patrimonio dovrà essere distribuito tra le associazioni, enti e persone giuridiche promotrici dell’iniziativa
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 29 Rapporti con Enti Privati e Pubblici - convenzioni
L’associazione coopera, partecipa e collabora, con altri soggetti Privati, con soggetti ed Enti Pubblici per la realizzazione delle finalità di cui all’art.3 nonché tutte quelle iniziative sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Le convenzioni tra il Comitato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’associazione.
Art. 30 Disposizioni transitorie e finali
All’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo coincide con il Comitato Promotore che manterrà il mandato fino al 31.12.2015.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.


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