Come promesso, vi mando una informativa sulla Banca d’Italia nella quale c’è il link della motivazione ufficiale del governo sulla necessità di approvare questo decreto.
Diffondete a quanta più gente possibile quello che hanno fatto, perché dobbiamo aiutare tutti a diventare cittadini consapevoli e risoluti, oggi ancor più di prima.
Possiamo trasformare un evento negativo in una occasione, quella di riuscire a far capire alle persone tutto ciò che chiamiamo “pubblico” è nostro e che dobbiamo riappropriarcene o impedire che venga “privatizzato”.
La loro prossima tappa è Poste italiane e Cassa Depositi e Prestiti, vigilate e diffondete.
Ciao
Fabio Conditi di Bologna
Diffondete a quanta più gente possibile quello che hanno fatto, perché dobbiamo aiutare tutti a diventare cittadini consapevoli e risoluti, oggi ancor più di prima.
Possiamo trasformare un evento negativo in una occasione, quella di riuscire a far capire alle persone tutto ciò che chiamiamo “pubblico” è nostro e che dobbiamo riappropriarcene o impedire che venga “privatizzato”.
La loro prossima tappa è Poste italiane e Cassa Depositi e Prestiti, vigilate e diffondete.
Ciao
Fabio Conditi di Bologna
DECRETO LEGGE N.133/2013 – BANCA D’ITALIA – RESPONSABILI ED ACCUSE
Cerchiamo ora di individuare quali sono le violazioni che sono compiute con la conversione in legge del D.L. n.133 e quali sono i responsabili di questo crimine.
Il relatore del Governo Deputato Causi del PD chiarisce : http://www.youtube.com/watch?v=rRU__sSImaM
La versione ufficiale del Governo è che le banche private sono in crisi ed hanno bisogno di capitalizzarsi, per cui la soluzione è stata fornire loro il patrimonio della Banca d’Italia per rinforzarsi, permettendogli anche di far entrare altre banche private, vendendo le quote eccedenti il 3%, per cui se falliscono potranno attingere ad esso e salvarsi.
Facciamo un esempio per capire che cosa hanno fatto :
- Tizio ( le banche private ), è in crisi ed indebitato fino al collo perchè ha utilizzato il capitale dei propri clienti in investimenti finanziari a rischio o in prestiti esagerati a grandi clienti senza adeguate garanzie;
- Caio ( lo stato e noi cittadini ) ha un grande patrimonio che non ha mai toccato e che anzi è cresciuto nel tempo, perchè è la sua riserva di garanzia della stabilità del sistema monetario ed economico;
- Sempronio ( il Governo ) costringe lo stato a concedere questo patrimonio a garanzia dei debiti di Tizio.
Ma quando si utilizza un bene a garanzia di una attività economica a rischio, come quella bancaria, cosa succede se Tizio fallisce ? E poi, se un bene è posto a garanzia di un soggetto a rischio ( le banche private ), lo stato non ne dispone più come prima ( ad esempio per riprendersi la sovranità monetaria o come garanzia del proprio sistema economico ).
I Responsabili, per loro stessa ammissione, sono il Governo della Repubblica e tutti i soggetti che hanno permesso che questo reato si compisse, che hanno una maggioranza illegittima perché la legge elettorale è stata dichiarata anticostituzionale.
Per raggiungere questo obiettivo hanno commesso reati penali ( Codice Penale art. 640 Truffa ed art. 646 Appropriazione indebita ), calpestando anche la Costituzione ( art. 77 ), in quanto il Decreto Legge è una legge ordinaria che non ha le caratteristiche di necessità ed urgenza, non rispetta il vincolo di omogeneità degli argomenti trattati e contiene norme a carattere ordinamentale.
Per chi vuole approfondire gli aspetti legali, spieghiamo gli articoli cui abbiamo fatto riferimento.
Diffondete il messaggio.
Codice Penale – Art. 640 c.p. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio (le riserve auree e monetarie della Banca d’Italia) compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale.
In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il raggiro agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore che è volto a creare un falso convincimento nella “vittima” (il falso convincimento che i proprietari della banca d’Italia non hanno diritti sul patrimonio della BdI, mentre in realtà si scrive che la BdI “è indipendente … nella gestione delle sue finanze” e si abrogano i poteri di veto del Governo e del Ministero del Tesoro).
Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo (D.L. n.133), che può avere ad oggetto beni mobili od immobili.
Il profitto può consistere nell’acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e no (rivalutazione quote, vendita eccedenze, dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico), purchè ricorra il requisito dell’ingiustizia, cioè l’assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.
La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola consiste nell’inganno da parte del truffatore (il Presidente della Repubblica ed il Governo) con il quale una persona (il Parlamento e lo Stato) viene indotta a compiere un atto (approvazione D.L. n.133) che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha una diminuzione del patrimonio della “vittima” (lo stato), con profitto di chi agisce o dell’agente (le banche private).
Il consenso della vittima (il Parlamento e lo Stato) e viene carpito fraudolentemente, pertanto questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione indebita.
Nella truffa chi agisce (il Presidente della Repubblica ed il Governo), agisce mediante artifizi o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la “vittima” (il Parlamento e lo Stato) si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunzi ad un suo diritto, cioè compia un atto di disposizione (il D.L. n.133) che è pregiudizievole per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore.
La truffa è una delle figure criminose più complesse, perché comporta un enorme numero di fatti (Leggi) che presentano fra di loro delle diversità. La fantasia dei TRUFFATORI, i quali fra i delinquenti sono di regola i più dotati di intelligenza ma direi che sono persone dedite al reato della stessa fattispecie, delinquenti abituali, soggetti che volontariamente mettono in difficoltà altre persone e per tali vanno punite. Questa specie di intelligenza fa in modo che pongono in essere questo fastidioso reato che può avere delle forme diverse e svariate.
La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi:
1) comportamento del reo, che il codice designa con l’espressione “artifizi o raggiri” (D.L. n.133);
2) la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale (svendita Banca d’Italia);
3) un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente (banche private).
Artifici o raggiri.
Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.
L’artificio consiste in un’alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’esistente o dissimulando l’esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).
Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l’inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.
Codice Penale – Art. 646 c.p. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
I presupposti del reato sono in primo luogo l’elemento oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere a dimostrazione dell’illegittimo trattenimento di denaro o beni altrui (approvazione D.L. n.133). In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare come l’azione sia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto o dolo specifico (rivalutazione quote, vendita eccedenze, dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico) e come si abbia piena conoscenza dell’altruità della cosa (il patrimonio di BdI è pubblico). Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà formalizzare denuncia o querela.
Costituzione – Art. 77 Decreti Legge
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti legge devono avere requisiti di necessità e d’urgenza, altrimenti sono incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia è evidentemente priva del requisito della necessità e urgenza, e quindi il Decreto 133 è incostituzionale.
Costituzione – Art. 77 – Sentenza n.22 del 13 febbraio 2012
La sentenza n. 22, ritiene tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità. Vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall’art. 77 Cost. ed esplicitato dall’ art. 15, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Quest’ultima disposizione, infatti, “là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento”.
I decreti legge devono trattare materie omogenee altrimenti sono incostituzionali. Il Decreto Legge 133 tratta della tassazione dell’Imu e delle regole per la cessione di immobili pubblici : sono materie che non hanno nulla a che fare con la proprietà della Banca d’Italia!
Costituzione – Art. 77 – Sentenza n.220 del 19 luglio 2013
La sentenza n. 220 del 2013 svolge diverse considerazioni in diritto, con le quali illustra e motiva la ritenuta violazione dell’articolo 77 della Costituzione in quanto le norme introdotte con i decreti-legge non possono contenere norme a carattere ordinamentale.
La competenza legislativa esclusiva dello Stato a disciplinare “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali” degli enti locali (ai sensi dell’articolo 117 secondo comma, lettera p) della Costituzione) non abilita un decreto-legge, ad avviso della Corte, a porre “norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’articolo 77, concepito dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari dall’insorgere di «casi straordinari di necessità e d’urgenza»”.
Agire sulle componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento della Banca d’Italia, “per sua natura disciplinata da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo”, si palesa come “incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso di straordinaria di necessità e d’urgenza»”.
Ed a conclusione di tale svolgimento argomentativo, la Corte rileva “come non sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superimo i limiti di misure strettamente organizzative”
I decreti leggi non possono avere come argomento norme ordinamentali altrimenti sono incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia invece è proprio una norma ordina mentale, e quindi non può essere oggetto di decretazione d’urgenza.
Cerchiamo ora di individuare quali sono le violazioni che sono compiute con la conversione in legge del D.L. n.133 e quali sono i responsabili di questo crimine.
Il relatore del Governo Deputato Causi del PD chiarisce : http://www.youtube.com/watch?v=rRU__sSImaM
La versione ufficiale del Governo è che le banche private sono in crisi ed hanno bisogno di capitalizzarsi, per cui la soluzione è stata fornire loro il patrimonio della Banca d’Italia per rinforzarsi, permettendogli anche di far entrare altre banche private, vendendo le quote eccedenti il 3%, per cui se falliscono potranno attingere ad esso e salvarsi.
Facciamo un esempio per capire che cosa hanno fatto :
- Tizio ( le banche private ), è in crisi ed indebitato fino al collo perchè ha utilizzato il capitale dei propri clienti in investimenti finanziari a rischio o in prestiti esagerati a grandi clienti senza adeguate garanzie;
- Caio ( lo stato e noi cittadini ) ha un grande patrimonio che non ha mai toccato e che anzi è cresciuto nel tempo, perchè è la sua riserva di garanzia della stabilità del sistema monetario ed economico;
- Sempronio ( il Governo ) costringe lo stato a concedere questo patrimonio a garanzia dei debiti di Tizio.
Ma quando si utilizza un bene a garanzia di una attività economica a rischio, come quella bancaria, cosa succede se Tizio fallisce ? E poi, se un bene è posto a garanzia di un soggetto a rischio ( le banche private ), lo stato non ne dispone più come prima ( ad esempio per riprendersi la sovranità monetaria o come garanzia del proprio sistema economico ).
I Responsabili, per loro stessa ammissione, sono il Governo della Repubblica e tutti i soggetti che hanno permesso che questo reato si compisse, che hanno una maggioranza illegittima perché la legge elettorale è stata dichiarata anticostituzionale.
Per raggiungere questo obiettivo hanno commesso reati penali ( Codice Penale art. 640 Truffa ed art. 646 Appropriazione indebita ), calpestando anche la Costituzione ( art. 77 ), in quanto il Decreto Legge è una legge ordinaria che non ha le caratteristiche di necessità ed urgenza, non rispetta il vincolo di omogeneità degli argomenti trattati e contiene norme a carattere ordinamentale.
Per chi vuole approfondire gli aspetti legali, spieghiamo gli articoli cui abbiamo fatto riferimento.
Diffondete il messaggio.
Codice Penale – Art. 640 c.p. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio (le riserve auree e monetarie della Banca d’Italia) compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale.
In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il raggiro agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore che è volto a creare un falso convincimento nella “vittima” (il falso convincimento che i proprietari della banca d’Italia non hanno diritti sul patrimonio della BdI, mentre in realtà si scrive che la BdI “è indipendente … nella gestione delle sue finanze” e si abrogano i poteri di veto del Governo e del Ministero del Tesoro).
Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo (D.L. n.133), che può avere ad oggetto beni mobili od immobili.
Il profitto può consistere nell’acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e no (rivalutazione quote, vendita eccedenze, dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico), purchè ricorra il requisito dell’ingiustizia, cioè l’assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.
La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola consiste nell’inganno da parte del truffatore (il Presidente della Repubblica ed il Governo) con il quale una persona (il Parlamento e lo Stato) viene indotta a compiere un atto (approvazione D.L. n.133) che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha una diminuzione del patrimonio della “vittima” (lo stato), con profitto di chi agisce o dell’agente (le banche private).
Il consenso della vittima (il Parlamento e lo Stato) e viene carpito fraudolentemente, pertanto questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione indebita.
Nella truffa chi agisce (il Presidente della Repubblica ed il Governo), agisce mediante artifizi o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la “vittima” (il Parlamento e lo Stato) si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunzi ad un suo diritto, cioè compia un atto di disposizione (il D.L. n.133) che è pregiudizievole per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore.
La truffa è una delle figure criminose più complesse, perché comporta un enorme numero di fatti (Leggi) che presentano fra di loro delle diversità. La fantasia dei TRUFFATORI, i quali fra i delinquenti sono di regola i più dotati di intelligenza ma direi che sono persone dedite al reato della stessa fattispecie, delinquenti abituali, soggetti che volontariamente mettono in difficoltà altre persone e per tali vanno punite. Questa specie di intelligenza fa in modo che pongono in essere questo fastidioso reato che può avere delle forme diverse e svariate.
La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi:
1) comportamento del reo, che il codice designa con l’espressione “artifizi o raggiri” (D.L. n.133);
2) la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale (svendita Banca d’Italia);
3) un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente (banche private).
Artifici o raggiri.
Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.
L’artificio consiste in un’alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’esistente o dissimulando l’esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).
Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l’inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.
Codice Penale – Art. 646 c.p. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
I presupposti del reato sono in primo luogo l’elemento oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere a dimostrazione dell’illegittimo trattenimento di denaro o beni altrui (approvazione D.L. n.133). In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare come l’azione sia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto o dolo specifico (rivalutazione quote, vendita eccedenze, dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico) e come si abbia piena conoscenza dell’altruità della cosa (il patrimonio di BdI è pubblico). Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà formalizzare denuncia o querela.
Costituzione – Art. 77 Decreti Legge
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti legge devono avere requisiti di necessità e d’urgenza, altrimenti sono incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia è evidentemente priva del requisito della necessità e urgenza, e quindi il Decreto 133 è incostituzionale.
Costituzione – Art. 77 – Sentenza n.22 del 13 febbraio 2012
La sentenza n. 22, ritiene tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità. Vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall’art. 77 Cost. ed esplicitato dall’ art. 15, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Quest’ultima disposizione, infatti, “là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento”.
I decreti legge devono trattare materie omogenee altrimenti sono incostituzionali. Il Decreto Legge 133 tratta della tassazione dell’Imu e delle regole per la cessione di immobili pubblici : sono materie che non hanno nulla a che fare con la proprietà della Banca d’Italia!
Costituzione – Art. 77 – Sentenza n.220 del 19 luglio 2013
La sentenza n. 220 del 2013 svolge diverse considerazioni in diritto, con le quali illustra e motiva la ritenuta violazione dell’articolo 77 della Costituzione in quanto le norme introdotte con i decreti-legge non possono contenere norme a carattere ordinamentale.
La competenza legislativa esclusiva dello Stato a disciplinare “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali” degli enti locali (ai sensi dell’articolo 117 secondo comma, lettera p) della Costituzione) non abilita un decreto-legge, ad avviso della Corte, a porre “norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’articolo 77, concepito dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari dall’insorgere di «casi straordinari di necessità e d’urgenza»”.
Agire sulle componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento della Banca d’Italia, “per sua natura disciplinata da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo”, si palesa come “incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso di straordinaria di necessità e d’urgenza»”.
Ed a conclusione di tale svolgimento argomentativo, la Corte rileva “come non sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superimo i limiti di misure strettamente organizzative”
I decreti leggi non possono avere come argomento norme ordinamentali altrimenti sono incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia invece è proprio una norma ordina mentale, e quindi non può essere oggetto di decretazione d’urgenza.
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