martedì 23 agosto 2011
Ripetitori per cellulari sui palazzi.. è Necessario il consenso unanime dell'assemblea condominiale per installarli
La deliberazione in forza della quale l'assemblea di un condominio intende autorizzare la realizzazione di un stazione radio base per telefonia mobile su di un lastrico solare richiede, costituendo tale autorizzazione un diritto reale di superficie su parti comuni dell'edificio condominiale, il consenso unanime dei condomini.
Si tratta di un importante affermazione di principio cui è pervenuta la Corte d'Appello di Firenze (sentenza ottobre 2005, n. 1470) a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cui si era rivolto un condomino che aveva impugnato la delibera con cui l'assemblea dei condomini aveva concesso in locazione ad una compagnia telefonica l'uso di parti comuni per l'installazione di un antenna per telefonia mobile e relative apparecchiature di sostegno.
Già il Tribunale, in accoglimento dell'impugnazione promossa dal singolo condomino, dichiarava la nullità dell'impugnata delibera e di quelle successive assunte per la conferma della stessa osservando che:
— il rapporto instaurato con la società telefonica in forza di un contratto di locazione ultranovennale, concretizzandosi in una servitù di passaggio su talune parti comuni dell'edificio condominiale, finiva per estrinsecarsi in un diritto reale;
— l'installazione delle antenne poteva qualificarsi come innovazione vietata in quanto diretta alla utilità di un numero indeterminato di persone, gli utenti del relativo servizio, che solo per pura ipotesi possono coincidere con i condomini;
— si trattava di innovazione lesiva del decoro architettonico dell'edificio, idonea a determinarne il deprezzamento conseguente all'incertezza scientifica e alla diffusa diffidenza soggettiva circa le conseguenze per la salute derivanti da una persistente esposizione ad emissioni elettromagnetiche come quelle derivanti dalle antenne per telefonia cellulare.
Proponeva gravame il condominio al quale resisteva, costituendosi in giudizio, il singolo condomino.
Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione gravata, osservava, sul presupposto che l'installazione di detto manufatto era "destinata ad essere stabilmente infissa sul lastrico solare, ergendosi in altezza", che "con la decisione assembleare si è costituito sul lastrico comune un diritto reale di superficie (afferma l'articolo 952 C.c. che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà), cosa espressamente vietata, senza il consenso di tutti i condomini, dal comma 3° articolo 1108 C.c." il quale prevede la necessità del consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti di costituzione di diritti reali sul bene comune.
A questi stessi principi già faceva riferimento il Tribunale di Napoli nella sentenza 24 gennaio 2004 n. 955 ove, sul presupposto che l'installazione di una srb per telefonia mobile non essendo diretta al vantaggio esclusivo della collettività condominiale ma ad una generalità di persone indeterminate, affermava che il contratto con il quale si concede in locazione parti comuni dell'edificio condominiale determina concretamente l'insorgenza di "una servitù di passaggio di condurre cavo (telefonico)" — tramite il passaggio attraverso dette parti dei fili di collegamento — idonea a far maturare, con il decorso del tempo, l'usucapione delle stesse.
Conclude il Giudice partenopeo affermando che, per tutto quanto esposto, l'installazione di un'antenna per telefonia cellulare, con parziale occupazione delle parti comuni di uno stabile condominiale, presuppone l'adozione, da parte dell'assemblea condominiale, a pena di nullità della stessa, della delibera con l'unanimità dei consensi dei partecipanti.
FONTE http://www.reteambiente.it/normativa/5719/
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