Domiziano - Vite dei Cesari di *Caio Svetonio Tranquillo *(70-126)*/
VIII. *Amministrò scrupolosamente ed attivamente la giustizia, spesso anche nel Foro, in via straordinaria, davanti al suo seggio. Annullò le sentenze dei centumviri viziate da interessi politici. Ammonì spesso i giudici delle cause d'indennizzo a non accontentarsi di argomentazioni cavillose. Inflisse nota d'infamia ai giudici venali ed ai loro consiglieri*.
Fece accusare di concussione dai tribuni della plebe un edile disonesto e richiese al senato giudici contro di lui. Tanta cura mise inoltre nel punire i magistrati urbani e i governatori delle province, che non se ne ebbero mai né di più moderati né di più giusti. E sì che più tardi ne vedemmo moltissimi incriminati per misfatti di ogni genere.
3 Assuntosi inoltre il compito di moralizzare i costumi, tolse ai cittadini la libertà di assistere promiscuamente agli spettacoli teatrali dagli scranni dei cavalieri; ritirò dalla circolazione scritti infamanti e pubblicamente divulgati in cui si colpivano uomini e donne insigni, e tacciò gli autori d'ignominia. Espulse dal senato un ex questore preso dalla passione della recitazione e della danza. Proibi alle donne disonorate l'uso della lettiga e il diritto di ricevere legati ed eredità. Cancellò dall'albo dei giudici un cavaliere romano che aveva nuovamente sposato la moglie, già ripudiata sotto accusa di adulterio. Condannò, secondo la legge Scantinia *, alcuni cittadini di entrambi gli ordini.
4 Punì severamente e in vari modi l'immoralità delle vergini vestali, di cui anche il padre e il fratello non si erano occupati, prima con la condanna a morte, poi secondo l'antica procedura **. Alle sorelle Ocellate ed a Varronilla diede infatti la facoltà di scegliere liberamente il genere di morte, condannando alla relegazione i loro seduttori; ma ordinò di seppellire viva Cornelia, la maggiore delle vestali, già un tempo assolta e poi, dopo un lungo intervallo, nuovamente accusata e dichiarata colpevole, e di fustigarne a morte i seduttori in comizio, ad eccezione di un ex pretore cui concesse l'esilio, poiché la causa appariva dubbia ed incerti gli interrogatori; l'uomo aveva infatti confessato solo sotto tortura.
* /Lex Scantinia de nefanda Venere/, contro la sodomia (N.d.C.).
** Le vestali colpevoli venivano per antica legge sepolte vive (N.d.C.).
[Traduzione di Annamaria Rindi, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1962, pp.473-4].
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