venerdì 28 maggio 2010

Richiesta di modifiche al codice di pubblica sicurezza per garantire un'equa libertà di espressione

Comunico l'ennesima iniziativa appoggiata da European Consumers, in tema di libertà di pensiero, Vittorio Marinelli

..................

Proposta di legge: Modifiche al codice penale in materia di delitti contro i diritti civili e politici del cittadino

l'Associazione 21e33 onlus,
premesso

che il pacifico e libero esercizio dei diritti civili sanciti dagli artt.
17 e 18 della Costituzione italiana rappresenta requisito indefettibile per l’effettiva democraticità dell’ordinamento politico nazionale, in quanto solo attraverso il concreto esercizio di detti diritti, coniugati con quelli riconosciuti dagli artt. 21 e 33 della nostra Carta Fondamentale, è possibile realizzare una democrazia realmente partecipata e non meramente formale;
che, proprio in tale ottica, l’art. 2 della Costituzione riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle
formazioni sociali;
che, tuttavia, negli ultimi anni si è più volte verificato che le Autorità
di Pubblica Sicurezza abbiano vietato ad associazioni di cittadini il
diritto di riunirsi in luogo pubblico e ciò in quanto fazioni avverse,
appreso che i loro antagonisti politici avevano intenzione di organizzare
una manifestazione pubblica o un corteo, avevano proclamato l’intenzione
di opporsi fisicamente all’esercizio di tale diritto (disconosciuto come
tale, nonostante il chiaro disposto dell’art. 17 Cost.), di talché la
Questura ha posto il divieto a dette manifestazioni allegando ragioni di
ordine pubblico;
che sussiste il concreto rischio che la dinamica che ha portato al divieto
di manifestazioni pubbliche da parte di minoranze politiche (sia di destra
che di sinistra) diventi una prassi dagli effetti liberticidi;
che la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza n. 1543/6 del
3.5.2007 ha affermato che il diritto alla libertà di riunione e associazione implica obblighi positivi a carico dello Stato, e che pertanto le Istituzioni devono adottare ogni provvedimento utile a garantire l’effettivo esercizio di tali diritti impedendo che essi siano conculcati da atti di violenza o da minacce di atti di violenza;
che la legislazione italiana vigente prevede, all’art. 294 c.p., la
punizione delle sole condotte di impedimento o ostacolo all’esercizio dei
diritti politici (previsti dagli artt. 48 e segg. Cost. it.), mentre l’art.3 D.c.p.s. 3.12.1947, n. 1546 punisce l’impedimento e/o l’ostacolo del legittimo esercizio dei diritti civili solo se tali impedimenti e/o ostacoli siano frapposti da chi svolge attività fascista o diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico;
che le norme suddette – di carattere evidentemente emergenziale e risalenti ai primi anni di vita delle allora ancora fragili istituzioni repubblicane - non sono idonee a salvaguardare il legittimo esercizio dei diritti civili allorché esso sia impedito e/o ostacolato da soggetti e/o formazioni diverse da quelle che esercitano attività fasciste o dirette alla restaurazione dell’istituto monarchico.

Tanto premesso, l'Associazione Le chiede di volersi fare promotore della
modifica il testo dell’art. 294 del codice penale attualmente vigente con il seguente altro:

Proposta di legge
Modifiche al codice penale in materia di delitti contro i diritti civili e
politici del cittadino

Art. 1

1. Al libro secondo, titolo I, capo III, del codice penale, la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro i diritti civili e politici
del cittadino».

2. L’articolo 294 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 294. – (Attentati contro i diritti civili e politici del cittadino). -
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte
l’esercizio di un diritto civile e politico, ovvero determina taluno a
esercitarli in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi indicendo o organizzando iniziative atte a
impedire il legittimo esercizio di diritti civili da parte di taluno,
determina l’Autorità a vietare o a limitare l’esercizio di detti diritti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico».

RingraziandoLa per l’attenzione

L’Associazione 21e33 onlus

Avv. Lorenzo Borrè, Avv. Vittorio Amedeo Marinelli, Avv. Claudio Moffa,
Avv. Antonella Rustico

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.