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domenica 23 ottobre 2011

Piansano (Viterbo) - Ricorso al Presidente della Repubblica contro il mega impianto eolico pesante




PIANSANO NON SI ARRENDE ALL’IMPIANTO EOLICO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199
E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Interposto da
Il Sig. D. E., presidente del Comitato “No eolico di Piansano”
rappresentato dagli Avv.ti M. Morcella e R. Pellegrini del Foro di Orvieto, giusta delega allegata al presente atto.

Ricorrente

CONTRO

La Provincia di Viterbo, in persona del Presidente pro tempore, via Saffi n. 49 , Viterbo. Resistente

E CONTRO
La Società E. E.(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano……….. .

Controinteressato

PER ANNULLAMENTO PERVIA SOSPENSIONE DEI SEGUENTI ATTI

1.La Determinazione Dirigenziale n. 08/604/G del 22/06/2011 della Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente, Servizio Energia, avente ad oggetto “Approvazione Variante Non Sostanziale con solo diminuzione del numero totale degli aerogeneratori di cui alla autorizzazione rilasciata con det. n.56/717/2008 e proroga termine di ultimazione dei lavori”.

2. La Deliberazione della Giunta della Provincia di Viterbo n.76 del 16/06/2011 con cui si approvava la proposta transattiva tra la Provincia di Viterbo e la Società E. E. e in particolare l’atto di transazione sottoscritto dalla predetta società e la Provincia di Viterbo e il Comune di Capodimonte.

3. Di ogni atto presupposto, connesso e comunque conseguente, nonché di tutti gli atti relativi alla conferenza dei servizi indetta ai fini dell’adozione dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.

FATTO

- La Provincia di Viterbo, su istanza presentata dalla società E. E. s.r.l., con determinazione dirigenziale n. 56/717/G del 04.08.2008, autorizzava la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 60 MW composto da n. 30 aerogeneratori, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Piansano e Arlena di Castro.

- L’autorizzazione unica prevista ex art. 12 del d.lgv. 387/03 veniva concessa dalla Provincia di Viterbo, in esito alla conferenza di servizi, alla quale partecipavano solo alcune delle Amministrazioni interessate al fine di rilasciare le opportune autorizzazioni, pareri, nulla osta e valutazioni.

- In data 21.11.2008, con protocollo n. 0001274, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Provincie di Roma, Viterbo, e Rieti segnalava alla Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente, Servizio Energia, di non avere correttamente convocato la conferenza di servizi, in quanto la medesima non era stata invitata per l’esercizio delle proprie competenze.

- Alla predetta contestazione, nonostante l’incontro personale tenutosi il 15.10.2008 con il Dirigente dell’Ufficio dott.ssa F. Tosini, non seguiva nessun riscontro da parte della Provincia, ne’ tantomeno si addiveniva ad una nuova e corretta convocazione della conferenza di servizi.

- Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 08/411/G del ottobre 2010, la Provincia, prendeva atto dell’inosservanza del termine assegnato per l’inizio delle opere per la realizzazione del parco eolico, e dichiarava la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla Società.

- La società E. E. proponeva ricorso al T.A.R. Lazio per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, della determina dirigenziale n. 08/411/G del 7 ottobre 2010, ritenendo di aver avviato i lavori in conformità alle disposizioni applicabili alla specifica tipologia d’impianto.

- Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 34945/2010, depositata in data 02.12.2010 accoglieva il ricorso della società e per l’effetto annullava la suddetta determinazione dirigenziale.

- La Provincia di Viterbo, con deliberazione di Giunta n.27 del 16.03.201, statuiva la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 34945/2010 e prendeva atto della volontà della società E. E. s.r.l. di definire in via transattiva la vicenda.

- La Provincia di Viterbo proponeva appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del giudice territoriale e con successiva deliberazione della Giunta, n.76 del 16.06.2011, approvava la proposta transattiva.

- La società E. E. s.r.l. contestualmente stipulava l’atto di transazione e con il Comune di Capodimonte e con la Provincia di Viterbo.

- La Provincia di Viterbo, con determinazione dirigenziale n. 08/640/G del 22.06.2011, approvava la variante non sostanziale con sola diminuzione del numero totale degli aerogeneratori di cui alla autorizzazione rilasciata con determinazione n. 56/717/G del 04.08.2008 e prorogava il termine di ultimazione dei lavori.

- In data 5 luglio 2011, prot. n. 0020549, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Provincie di Roma, Viterbo, e Rieti ribadiva alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, Servizio, Energia come già denunciato con nota del 21.11.2008 n.1274, che gli organismi dell’Amministrazione dei beni culturali competenti non erano stati invitati alla Conferenza di Servizi del 2008, convocazione preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione dell’impianto eolico. Già in quella nota si insisteva per la riconvocazione, mai avvenuta.

La determinazione dirigenziale della Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente, Servizio Energia, n. 56/717/G del 5 agosto 2008 e la n. 08/640/2011 del 22 giugno 2011, la deliberazione della Giunta della Provincia di Viterbo n. 76 del 16 giugno 2011 ed ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguente adottato ai fini dell’autorizzazione del parco eolico, appaiono palesemente illegittimi per i seguenti motivi:

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma IV della L. 239/2004. Difetto di competenza. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

PREVISIONE DI MISURE COMPENSATIVE: ILLEGITTIMITA’.

Preliminarmente va precisato come il legislatore statale con l’art. 12 comma VI del D.Lgv. 387/2003 stabilisce che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non può essere subordinata ne’ prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Provincie. Tale divieto è stato successivamente confermato dall’art. 1 comma 4, lettera f), della legge 239/2004, ai sensi del quale lo Stato e le Regioni devono garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, prevedendo eventuali misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Emerge, pertanto, la necessità di meglio precisare quali siano i confini applicativi delle misure compensative a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Innanzitutto, le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non rivestono carattere necessario e, pertanto, l’autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non deve essere sempre assistita da misure compensative. In realtà, le suddette misure devono essere considerate come “eventuali” e non meramente patrimoniali e possono essere applicate solo nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004, ossia quando gli indirizzi strategici nazionali prevedano una rilevante concentrazione di impianti ad elevato impatto su determinate aree, a detrimento del principio di equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia. In altri termini, le misure compensative temperano il disequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti, comportato dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, di modo che l’eccessiva concentrazione di impianti, ad elevato impatto, per la produzione di energia elettrica sia attenuata da opportune misure compensative.

Non è per certo sufficiente la semplice circostanza della realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, perché si addivenga all’applicazione delle misura compensativa, indipendentemente da ogni considerazione in merito alle caratteristiche dimensionali dell’impianto, al suo impatto sul territorio circostante ed all’oggettiva situazione complessiva di disequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti. Così correttamente inquadrate sotto il profilo oggettivo le misure compensative tipiche, ben si comprende quanto diverse siano le richieste sovente formulate dalle Amministrazioni, a chi si appresti a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; richieste variamente qualificate, ora come liberalità, ora come misura compensativa, ora come contributo ambientale, volte più ad introitare denari, che non a bilanciare un’obiettiva, elevata e squilibrata concentrazione di impianti.
Siffatte misure compensative atipiche, introdotte con convenzioni stipulate tra Comune e titolare dell’impianto e/o tra Provincia e titolare dell’impianto, appaiono viziate sotto il profilo del difetto assoluto di attribuzione attesa l’incompetenza assoluta degli enti locali in tal senso, posto che l’art. 1, comma 4, della Legge n. 239/2004 riserva ogni potere circa l’introduzione di misure compensative (per il vero, tipiche) in capo a Stato o Regioni. Con ogni conseguenza in termini di nullità, da un lato (ai sensi dell’art. 21 – septies della Legge n. 241/1990), del provvedimento amministrativo, che dovesse obbligare ad atipiche compensazioni ambientali, dall’altro (ai sensi dell’art. 1418 Cod. Civ.), della clausola della convenzione, che dovesse contemplare una qualsivoglia forma di canone, del pari dissimulata da misura compensativa atipica.

Legittime devono, invece, considerarsi le sole misure compensative tipiche, previste dall’art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004, che possono essere introdotte solo dallo Stato o dalle Regioni, ricorrendo i presupposti di legge.
In particolare il Consiglio di Stato, sez. III, con un parere del 14 ottobre 2008 n. 249 ha affermato che “le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche del parco eolico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale. Infatti, secondo il citato art. 1, co. 4, lett. f) le misure compensative sono solo “eventuali”, e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici richiedano concentrazioni di attività, impianti e d infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Dunque, non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente. E comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della regione, in sede di conferenza di servizi, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo comune”.

Il non aver adottato le misure compensative secondo le modalità sopraindicate comporta l’illegittimità della determinazione dirigenziale con cui si autorizza la variante non sostanziale dell’impianto eolico.

2. In ordine alla determinazione dirigenziale n. 08/640/g del 22.06.2011.
Qualifica NON SOSTANZIALE della variante proposta: illegittimità-violazione di legge-eccesso di potere.
Un altro evidente vizio del provvedimento per eccesso di potere è riscontrabile nella forma del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto se il progetto iniziale avesse avuto un elevato impatto territoriale ed ambientale, le misure compensative di cui al capo che precede si sarebbero dovute prevedere sin dalla fase genetica del procedimento. E cioe’ nella conferenza di servizi del 2008.
Al contrario, tali misure, sono state adottate solo nel 2011 a seguito di un semplice atto di transazione. Questo significa che la variante del parco eolico solo nel 2011 viene qualificata ad elevato impatto ambientale e paesaggistico tale da prevedere le suddette misure.
E’ chiaro dunque che la variazione non può che essere sostanziale e pertanto legittimamente adottata solo in conferenza di sevizi, previa nuova valutazione di impatto ambientale.

In altri termini, la diminuzione del numero totale di aerogeneratori originariamente previsti, non puo’ essere qualificata come “variante non sostanziale”. Al mutare della consistenza dell’impianto, varia necessariamente il rapporto tra tutela del paesaggio e tutela del territorio. Il sacrificio imposto al territorio, che in forza dell’originario progetto sarebbe stato giustificato stante i derivati benefici ambientali scaturiti dai previsti livelli di produzione di energia “pulita”, non lo sarebbe oggi in dipendenza del depotenziamento dell’impianto. In termini ultimativi: il danno al paesaggio (che resta pressoché immutato anche in ipotesi di riduzione degli aerogeneratori) oggi non potrebbe piu’ essere giustificato in ragione della minore quantità di energia che verrà prodotta in esito all’accoglimento della variante di cui in trattazione. Tali valutazioni dovranno quanto meno essere riconsiderate all’interno degli ambiti istituzionali deputati per legge ad operare valutazioni comparative in ordine ai rapporti danni/benefici di una data opera. In altre parole, dunque, l’intera vicenda, per come mutata a seguito della adozione della contestata variante, dovrà necessariamente tornare all’esame della nuova valutazione di impatto ambientale.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgv. 387/2003. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
La questione dell’inserimento degli impianti eolici nel territorio italiano è un momento di sintesi di molteplici interessi locali e nazionali facenti capo principalmente al Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dei Beni Culturali.
Tra le amministrazioni interessate rientra indiscutibilmente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso l’attività dei suoi organi periferici, le Soprintendenze, mira alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico del territorio e ognuna per quanto attiene alle specifiche attribuzioni, esprime pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE, disciplina la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, all’art.12 prevede che l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico, debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi.
E’ stata, quindi, prevista un’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazione di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Pertanto, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di eventuale dissenso espresse dai partecipanti ( Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010 n.1020), mentre le amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell’opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative e dialettiche di impianti di energia da fonti rinnovabili ( TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 gennaio 2011, n.35).

Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione o dalle provincie delegate entro trenta giorni dal ricevimento della domanda della stessa autorizzazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Ai sensi del successivo comma 4, partecipano tutte le amministrazioni interessate.

La mancata convocazione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, (tale può definirsi quella attinente alla tutela del paesaggio), non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità perseguita dal legislatore di favorire la composizione di interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto. ( TAR Molise, sez. I, 8 marzo 2011 n.98;TAR Sicilia Palermo, sez. I, 2 febbraio 2010, n.1297;TAR Sicilia Palermo, sez. I, 20 gennaio 2010, n.578).

In tema di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, tutte le amministrazioni pubbliche interessate dal progetto di realizzazione dell’opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla conferenza di servizi ed esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative e dialettiche proprie dello strumento di semplificazione procedimentale voluto dal legislatore. In tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale. Conseguentemente, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza di servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

L’art. 14 comma 2 della legge 241 del 1990, a seguito della modifica apportata dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso obbligatoria la conferenza di servizi.
Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di maggioranza, di cui all’art. 14 ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
In base a tale disposizione, “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.”

In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale finalità di valutare e contemperare i diversi interessi pubblici. Un riscontro di come la predetta finalità stata palesemente elusa si è avuta in seguito all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi esercitato in data 3 ottobre 2011. Dal verbale delle due conferenze di servizi convocate ai fini dell’adozione dell’autorizzazione unica per la realizzazione del parco eolico nei comuni di Piansano e Arlena di Castro risulta che, le medesime non risultano regolarmente costituite per l’assenza di rappresentanti di enti la cui presenza, invece, sarebbe stata indispensabile quale per esempio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso i suoi organi periferici (nessun rappresentante della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale ne’ tanto meno della Soprintendenza ai Beni Architettonici e il Paesaggio delle Provincie di Roma, Viterbo e Rieti).
Proprio la Soprintendenza avrebbe dovuto effettuare la comparazione del bene-paesaggio con gli interessi sottesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e con quelli legati all’iniziativa economica privata, specie in un’area a ridosso di zona SIC e ZPS, già Geoparco e Candidata Unesco, di rilevanza fondamentale per le rotte migratorie e a fini stanziali quale habitat ideale all’approvvigionamento idrico, alimentare, nelle zone attigue la caldera del Lago di Bolsena, e riproduzione delle specie protette.

Nel caso specifico è titolare di una competenza primaria di verifica della legittimità del parere regionale di compatibilità paesaggistica, trattandosi di impianto da localizzare in un area di notevole interesse pubblico per il suo pregio ambientale e naturalistico

Ulteriore documento di cui si è venuto a conoscenza solo con il predetto accesso, è quello attraverso il quale l’E. E., società esecutrice dei lavori di realizzazione del parco eolico, ha illegittimamente chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il parere ai fini dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D. Lgv. n.387/2003. Modalità del tutto anomala e pertanto illegittima in quanto, l’unico soggetto preposto alla richiesta del suddetto parere, sarebbe dovuto essere l’ente pubblico, ossia la Provincia o la Regione.
4. La mancata partecipazione di un’amministrazione interessata al procedimento si riflette certamente in vizio dell’intera procedura di rilascio dell’autorizzazione unica e degli atti ad esso susseguenti.

Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni – e quindi anche la Soprintendenza – sono tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici e devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi (C.G.A., sez. Giur., 11 aprile 2008, n.295).

Per quanto precede, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e il Paesaggio delle Provincie di Roma, Viterbo, Rieti ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza della società interessata e non può essere esclusa dalla fase procedimentale e in particolare dalla più volte citata conferenza di servizi.
Proprio la Soprintendenza avrebbe dovuto effettuare la comparazione del bene-paesaggio con gli interessi sottesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e con quelli legati all’iniziativa economica privata.
Nel caso di specie è titolare di una competenza primaria di verifica della legittimità del parere regionale di compatibilità paesaggistica, trattandosi di impianto da localizzare in un area di notevole interesse pubblico per il suo pregio ambientale e naturalistico.

La Provincia di Viterbo nell’indire la conferenza di servizi (in data 17.06.2008 ed in data 09.072008) aperta a tutti gli enti interessati all’intervento, avrebbe dovuto invitare tutti gli organi preposti alla valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica. Invece, in sede di convocazione della conferenza preordinata all’adozione dell’autorizzazione per la realizzazione del parco eolico nei Comuni di Piansano ed Arlena di Castro, è stata invitata la sola Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, la quale esercita le sue competenze nella parte meridionale dell’antico territorio etrusco per la tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico su un territorio che comprende comuni ricadenti nella provincia di Viterbo e nella parte nord della provincia di Roma; ma non la Soprintendenza ai Beni Architettonici e il Paesaggio delle Provincie di Roma, Viterbo e Rieti.

La mancata convocazione di quest’ultima ha impedito all’organo competente di esprimere il parere sull’interferenza dell’impianto eolico con l’interesse paesaggistico. Tale palese omissione determina la illegittimità della conferenza di servizi, perché svolta in assenza dell’organo periferico titolare dell’interesse coinvolto nella valutazione dell’impatto ambientale (TAR Umbria, sez. I, 3 maggio 2011, n.124) e, in via derivata, determina la illegittimità dell’interno iter procedimentale e, quindi, dei connessi atti autorizzativi di cui all’art. 12 del D. Lgv. 387/2003.

L’aver convocato la Soprintendenza per i Beni Archeologici, non esonerava la Provincia di Viterbo dal convocare anche quella per i Beni Architettonici e il Paesaggio. I due enti costituiscono infatti organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dotate di specifiche ed autonome competenze, i cui pareri erano entrambi necessari. Da ciò deriva che il provvedimento di autorizzazione emesso dalla Provincia risulta illegittimo per carenza d’istruttoria.

Il mancato invito della Soprintendenza rende illegittima l’autorizzazione unica non essendo stato acquisito adeguatamente il parere relativo alla tematica della visibilità dell’impianto; parere che può essere obbligatoriamente manifestato solo in sede di conferenza di servizi,posto che, qualora fosse espresso al di fuori di essa sarebbe comunque illegittimo per incompetenza assoluta, alla stregua di atto adottato da autorità amministrativa priva di potere in materia ( TAR Molise, sez. I, 8 marzo 2011 n. 98).

Il vizio procedurale si riflette chiaramente sul provvedimento finale che risulta illegittimo per l’estromissione della locale Soprintendenza dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e comporta, conseguentemente, una lesione delle proprie competenze in materia di localizzazione degli impianti eolici.
5. Illegittimità derivata per violazione di legge per mancata convocazione della conferenza di servizi così come prevista dalla legge 241/1990
La illegittimità di cui si è in precedenza argomentato è un’illegittimità del provvedimento per violazione ad una specifica e recente norma di legge, che in materia di realizzazione di parco eolico, prevede l’obbligo del parere espresso dalle amministrazioni interessate esclusivamente all’interno della conferenza di servizi.

Il provvedimento sarebbe comunque illegittimo, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, in base al quale qualora si indica una conferenza di servizi, la mancata convocazione di uno degli enti interessati rende illegittime le deliberazioni statuite in sua assenza ( Cons. Stato, sez. V, 03 luglio 1996, n.842).

Quando, come nel caso di specie, l’intervento riguardi ed interessi più enti, l’art. 14 della legge 241/1990 stabilisce: “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”.

A partire dalla legge n. 127 del 1997 la convocazione della conferenza istruttoria viene a configurarsi come ordinaria (“l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi”); pertanto, occorre motivare le ragioni della sua mancata convocazione qualora il procedimento coinvolga una pluralità di interessi pubblici.
Un applicazione giurisprudenziale del suddetto principio è da ravvisarsi nella sentenza del TAR Abruzzo 25 ottobre 2002 n.540, relativa alla realizzazione della galleria di messa in sicurezza del foro autostradale del Gran Sasso. Il giudice amministrativo dichiarava l’illegittimità della conferenza di servizi per un pluralità di vizi, tra i quali quello della mancata convocazione delle ASL competenti territorialmente, nonostante fossero emerse problematiche di natura sanitaria.

Infine l’Amministrazione competente ad assumere le decisione deve tenere conto di ciò che è emerso in sede di conferenza, cioè di tutti gli interessi in esse rappresentati.

La Sopraintendenza, mai è stata chiamata ad esprimere il proprio parere o, eventualmente, il proprio motivato dissenso, pertinente e propositivo all’interno della conferenza.

Va da se che il vizio genetico riverbera i propri effetti di illegittimità su tutta la fase procedimentale, sugli atti susseguenti, connessi e derivati, fino a “travolgere” il provvedimento autorizzatorio di cui in epigrafe.
DOMANDA CAUTELARE

Quanto al fumus bonis iuris che assiste il presente ricorso, è sufficiente un rinvio ai motivi di diritto precedentemente esposti.
Quanto al periculum in mora, va da sé che in caso di mancata sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, nelle more del giudizio la Società E. E. potrebbe terminare i lavori inerenti la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulla base di provvedimenti autorizzativi illegittime e realizzando una irreversibile trasformazione dei terreni, in ciò frustrando in termini irreparabili l’utilità che dal presente ricorso potrebbe derivare in capo al ricorrente.

Si impone dunque l’adozione in via cautelare della sospensione dell’efficacia degli atti qui impugnati.

*****

Quanto sopra premesso e dedotto il ricorrente come in epigrafe indicato, rappresentato e difeso, con la più ampia riserva di formulare motivi aggiunti all’esito dell’esame degli eventuali atti e documenti che dovessero essere depositati dalla Provincia.

CHIEDE
Che l’Ecc.mo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione articolata dal resistente, voglia:
a) In via istruttoria, ordinare alla Provincia di Viterbo la produzione e, quindi, disporre l’acquisizione al giudizio, di tutti gli atti i documenti oggetto di istanza istruttoria;
b) In via cautelare: per i motivi elencati in premessa e attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati;
c) In via principale nel merito annullare i provvedimenti impugnati, nonché di tutti gli altri eventuali atti, allo stato sconosciuti, preordinati, consequenziali e/o connessi al provvedimento impugnato per una o tutte le ragioni indicate nel presente ricorso.

*****
Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell’Amministrazioni vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993 n.176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dall’ostruzione del ricorso presentato e del termine entro cui sarà presumibilmente completata.
Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell’Amministrazione degli atti del procedimento.

Avv. M. Morcella
Avv. R. Pellegrini


Documenti collegati:
1) Determinazione della Provincia n. 08/640/G del 22 giugno 2011
2) Delibera Giunta dell Provincia di Viterbo n. 76 del 16 giugno 2011.
18 ottobre 2011


lunedì 11 luglio 2011

Tuscia - Rete di Salvaguardia del Territorio per la difesa dell'ambiente paesistico - Petizione



La Rete di Salvaguardia del Territorio, sta continuando il suo percorso di sensibilizzazione della popolazione della Tuscia, la lotta per il territorio è appena iniziata. Chiediamo la tua partecipazione ed il tuo supporto.
Sottoscrivi la petizione, una singola voce non arriva ai palazzi della pubblica amministrazione.

L’Italia avrebbe dovuto imparare la lezione dei precursori nell’utilizzo di grandi impianti industriali di industrie da eolico e fotovoltaico, MA SOPRATTUTTO AVREBBE DOVUTO IMPARARE LA LEZIONE ALLA LUCE DEL DISASTRO AMBIENTALE E DEL CONTRIBUTO NULLO DEGLI IMPIANTI IN PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. QUANTI IMPIANTI SONO STATI COSTRUITI? QUANTI DI QUESTI PRODUCONO, E QUANTI INVECE SONO FERMI? DA DOVE SONO ARRIVATI I CAPITALI DELLE AZIENDE D’IMPIANTO? INFILTRAZIONI MAFIOSE? QUANTO PRODUCONO QUESTI IMPIANTI? QUAL’E’ IL CONTRIBUTO REALE AL FABBISOGNO ENERGETICO LOCALE E NAZIONALE? PERCHE’ GLI INCENTIVI ITALIANI SONO I PIU’ ALTI IN EUROPA PER QUEST’IMPIANTI?

In tutto il percorso autorizzativo degli impianti industriali da rinnovabili i cittadini, scientemente, non sono stati messi a conoscenza degli iter autorizzativi, nè tantomeno dei progetti, della loro entità e dell’impatto sui luoghi e sull’economie locali. La mancanza di rispetto del diritto dei cittadini locali da parte delle amministrazioni, nel coinvolgimento e nell’informazione, previsti a norma di legge per queste tipologie d’industrie, è, soprattutto alla luce dei fatti ormai noti di errori grossolani di progettazione e di anomale omissioni e dimenticanze, vergognosa.

Stiamo presidiando Piansano, situazione emblematica ed esempio di ciò che accadrà a tutto il territorio: la popolazione locale ancora attende gli sviluppi dell’impianto, anche se il cantiere procede spedito e tra poco svetteranno 21 torri eoliche alte 130 mt vista Lago.

Molti altri fronti si sono aperti: sottostazione, di raccordo per gli impianti, a Tuscania; c.ca 2800 ettari, con progetti alla V.I.A., di terreni agricoli vincolati per 20 anni ad impianti dalla dubbia produttività ed utilità.
I comitati stanno affrontando un impegno gravoso ed oneroso ed hanno bisogno del tuo aiuto, sottoscrivi.

http://www.retesalvaguardiaterritorio.it/?page_id=429

Con l'adesione del Circolo Vegetariano VV.TT.

mercoledì 20 gennaio 2010

Piansano (Viterbo) un impianto eolico pesante è in corso d'installazione - Appello al sindaco Andrea Di Virginio per fermare il disgraziato progetto

Caro Paolo D'Arpini, proprio ieri ho scritto una lettera di protesta al Comune di Piansano, in cui stanno iniziando i lavori per l'innalzamento delle torri eoliche, le quali sfregeranno tutto il paesaggio della Maremma laziale e del Lago Volsino, un paesaggio, fra l'altro, rimasto quasi immacolato nei secoli e passato indenne anche alla furia cementificatrice degli anni 60-70-80. Ti dico solo che le pale eoliche di Piansano, data la loro altezza e date le peculiari caratteristiche morfologiche del territorio della Tuscia si vedrebbero da decine e decine di chilometri, non incontrando alcun ostacolo visivo. Una catastrofe. La situazione è drammatica, e vedo un disegno malefico superiore finalizzato a rendere tutti i luoghi "non-luoghi" e tutti gli individui "non-individui". Da storico, non credo di esagerare dicendo che siamo di fronte ad una nuova guerra, non armata ma ambigua e apparentemente inesistente: quella cioè fra chi vuole preservare il territorio a beneficio comune e di coloro i quali lo seguiranno e chi vuole distruggere ogni nostra fonte di vita, cultura e conoscenza per ridurci definitivamente a inconsapevoli schiavi. Ecco di seguito la lettera. Vedi tu se puoi dare un certo risalto alla cosa. (L.B.)
............
Egr. sig. Sindaco di Piansano, comune@piansano.org

sono il dott. Luca Bellincioni, storico e guidarista, nonché segretario dell'Ass. Cult. Onlus "Oreas", finalizzata allo studio, alla promozione e alla tutela delle aree rurali e naturali del Lazio.

Con la presente le manifestiamo tutta la nostra preoccupazione in merito alla prevista costruzione della centrale eolica nel vs Comune, di cui abbiamo letto sul vs sito web le fasi avanzate. Nonostante i buoni propositi della vs amministrazione, vorremmo farvi riflettere sull'impatto catastrofico che tali installazioni avrebbero non solo sul territorio comunale di Piansano ma anche sull'intero comprensorio del Lago di Bolsena, una delle aree paesaggisticamente più rilevanti del Lazio e non solo. Tant'è che tempo fa si parlò anche di una candidatura Unesco, un progetto di valorizzazione che ovviamente contrasta con la radicale trasformazione del paesaggio delle colline volsine e con il danneggiamento ambientale dei siti interessati.

Noi dell'associazione Oreas siamo convinti che non si possa aiutate l'ecosistema globale rovinando gli ecosistemi locali, e che l'eolico industriale sia attualmente una forma gravissima ed inaccettabile di speculazione sul territorio. Inoltre, non crediamo che la devastazione dell'intero paesaggio della Tuscia (contando che progetti di parchi eolici sono in ballo anche in altri Comuni della Provincia) possa apportare risultati positivi in termini di sviluppo locale a lungo termine, anzi. A tal proposito la invito a leggere i numerosi nostri articoli pubblicati sul blog Ambiente e Paesaggio 2000 che trattano la vicenda dell'eolico nella Tuscia http:// ambientepaesaggio2000.splinder.com/ e che hanno fatto superare al blog la non comune soglia delle 20000 visite.

Auspichiamo che la vs amministrazione, anche rispettando le proteste della cittadinanza che vanno facendosi sempre più largo, faccia un coraggioso passo indietro rispetto a questa vicenda, dando prova di sommo senso civico e di rara responsabilità nei confronti di un territorio giunto sino a noi quasi intatto nei secoli e che non può essere depregiato in maniera così netta e improvvisa, tagliando alla radice le basi per lo sviluppo turistico ed agricolo, che oggi - pur a rilento e faticosamente - va facendosi largo nella Tuscia proprio grazie alle sue valenze culturali e ambientali.

Noi dell'Associazione Oreas e di Ambiente e Paesaggio 2000, dal canto nostro, seguiremo attentamente la vicenda, e nel caso si giungesse effettivamente alla costruzione delle prime torri, denunceremo ai mass media, e alla ns fitta rete di contatti nel mondo ambientalista, quello che per noi rischia davvero di essere uno scempio senza precedenti per la Tuscia, di cui non vorremo ricordare il Comune di Piansano come l'artefice.

La ringraziamo dell'attenzione e -sicuri di una sua risposta- le porgiamo cordiali saluti, Luca Bellincioni


.......

Altri articoli sullo stesso tema: http://www.circolovegetarianocalcata.it/?s=eolico+pesante+piansano

lunedì 3 agosto 2009

Antonio Mattei, direttore della Loggetta di Piansano (Viterbo), scrive sull'eolico pesante e sulla forza della ragione..

Gentile Luca Bellincioni,

sono il direttore della rivista "la Loggetta", che senza
pretese cerca di "raccontare" il substrato storico-culturale
di un largo comprensorio della Tuscia.
Le ho spedito stamani stesso una copia dell'ultimo numero
all'indirizzo da lei fornito al nostro bravo redattore
Giancarlo Breccola, con il quale avevamo appunto concordato
di contattarla personalmente. Le sarò grato se vorrà
dargli un'occhiata e comunicarcene impressioni e
suggerimenti. Se poi desiderasse intervenire su temi
attinenti al territorio, ne saremmo veramente lieti.

Per ora ho urgenza di sottoporle l'articolo che segue,
perché a Piansano la "guerra" sull'eolico è nella sua
fase pià acuta (stanno iniziando gli scavi a dispetto di
una opposizione consiliare e di una mobilitazione civile mai
vista prima) e un suo eventuale apporto di idee e consigli
potrebbe essere particolarmente incoraggiante.
La ringrazio fin d'ora per quanto potrà fare e, in attesa
di conoscerla personalmente, la saluto cordialmente.
Antonio Mattei


da "la Loggetta - notiziario di Piansano e la Tuscia",
apr-giu 2009 - Autore: Antonio Mattei

La forza della ragione
I possibili scenari dello viluppo economico di zona
richiedono conoscenze e ponderazione. E una cultura della
“polis” non degenerata. Tra gli amministratori pubblici
come tra i singoli cittadini.

Le elezioni amministrative nel nostro comune sono andate
come sono andate e lasciamo volentieri i commenti a
politologi e dietrologi nostrani di vocazione. C’è solo
un punto sul quale riteniamo doveroso intervenire, ed è
quello della tanto discussa questione eolica (l’eufemismo
di “parco” è una beffa, suona offensivo alle
capacità di comprendonio di ogni comune cittadino),
questione che, al di là dei programmi elettorali nei
singoli settori di intervento, ha dato a questa campagna un
peso e un’impronta del tutto particolari. Erano decenni
che su un tema di interesse generale non si vedeva un
coinvolgimento così acceso, perlomeno in una consistente
frangia della popolazione. Segno indubbio di accresciuto
senso civico - sebbene non così capillare e maturo come
sarebbe sperabile - ma anche della portata della novità in
sé, che trascende di gran lunga l’ordinaria problematica
amministrativa.

E’ successo dunque che l’una lista ha insistito nel
proporre l’attuazione del progetto eolico presentato dalla
società Etruria Energy, ossia l’installazione di trenta
torri eoliche di circa 130 metri nell’intero territorio
comunale (26 km2), mentre la lista antagonista ha fatto
propria la campagna del comitato “No Eolico”,
autonomamente costituitosi, sostenendo la necessità di
rivedere il progetto e proponendo in alternativa la
realizzazione di un impianto fotovoltaico a minore impatto
ambientale.

La disputa si è infervorata soprattutto perché il
consiglio comunale aveva adottato all’unanimità una
deliberazione di iniziale adesione alla soluzione eolica, a
patto però che si rispettasse la distanza di almeno
quattro chilometri dal centro abitato (il che, data la
limitatezza del territorio, avrebbe reso veramente esigua e
inappetibile l’area utilizzabile). Tale deliberazione era
stata riconfermata all’unanimità in una seconda
assemblea consiliare del febbraio scorso, e ciononostante il
progetto di Etruria Energy, redatto in palese difformità
dal vincolo imposto (addirittura sono previste torri a meno
di un chilometro dall’abitato, che praticamente ne risulta
assediato), ha avuto le prescritte approvazioni in sede sia
provinciale sia regionale. Come mai?, ci si chiede.
Perché, se giunta e consiglio ne erano formalmente
all’oscuro, Etruria Energy rivendica la piena validità
del progetto, sostenendo che una qualificata rappresentanza
comunale ne era comunque a conoscenza ed anzi è stata
protagonista attiva del processo autorizzatorio? (Capite che
vuol dire?, che qualche autorevole am­ministratore
comunale non solo non avrebbe rispettato e fatto rispettare
il mandato consiliare, ma addirittura lo avrebbe
deliberatamente prevaricato stravolgendolo; il che sarebbe
di una gravità inaudita).

Sull’intera vicenda s’è tenuta a fine gennaio
un’infocata assemblea popolare indetta dallo stesso comune
(durante la quale il sindaco ha pubblicamente ammesso di non
aver mai promosso quella preventiva campagna di informazione
e sensibilizzazione che pure era prevista nella convenzione
tra comune e società), e alla vigilia delle elezioni si
è assistito a comizi-conferenze su eolico e fonti di
energia rinnovabile in genere. Nel frattempo l’avvocatura
di Italia Nostra ha presentato un esposto alla procura della
repubblica di Viterbo per individuare eventuali
responsabilità penali, e, insieme con altre associazioni
ambientaliste, in via amministrativa ha ottenuto dal
competente assessorato regionale l’assicurazione di un
riesame dell’intero procedimento alla luce delle linee
guida che dovranno informare l’atteso piano energetico
regionale.

Stavano così le cose quando il risultato elettorale del
6-7 giugno ha riconfermato alla guida del comune la stessa
maggioranza fautrice dell’eolico. La quale, è da
ritenere, si sentirà ora legittimata dal consenso popolare
a dare finalmente attuazione al progetto tanto discusso. E
proprio su questo sentiamo di dover fare alcune
considerazioni, denunciando subito il penosissimo disagio di
chi si vede costretto ad intervenire in una guerra tra
poveri, tra “polli di Renzo” che si beccano in assenza
di una regolamentazione della materia in un piano regionale
o nazionale, se non europeo-comunitario. Il piccolo ente
locale, o il singolo cittadino, è lasciato sostanzialmente
solo di fronte a problemi più grandi di lui, che muovono
interessi giganteschi e per i quali non ha alcuna specifica
preparazione e tutela.

Entrando dunque in argomento, intanto va detto che lo scarto
di soli 93 voti tra le due liste (876 contro 783) ripropone
l’immagine di un elettorato sostanzialmente diviso a
metà, specie se in confronto alla schiacciante maggioranza
tra le due liste analoghe nelle amministrative di cinque
anni fa. Ciò che dovrebbe suggerire quantomeno cautela e
rispetto nella “gestione della vittoria” (sono gli
stessi rapporti umani e sociali all’interno di un piccolo
centro ad esigerlo).

In secondo luogo, nelle competizioni elettorali a livello
locale entrano in ballo com’è noto fattori complessi:
personalismi, nepotismi, clientelismi, favoritismi,... e via
con tutti gli “ismi” che poi significano tutti la stessa
cosa, e cioè interessi strettamente personali che
prevalgono su quello collettivo, comprese le
spregiudicatezze manipolatorie dei più scaltri che, per
ciò stesso, certamente non premiano i migliori.
Ciò significa che questo risultato finale è solo in
parte direttamente riferibile alla questione eolica, per
quanto grande possa essere la sua portata. Piuttosto
rappresenta una valutazione complessiva dell’operato
dell’amministrazione uscente, oltre che la sommatoria
dell’“indice di gradimento” dei singoli candidati.
Quanti, tra gli elettori, si saranno recati a votare essendo
disinformati o del tutto disinteressati alla storia...
“com’è?... dei mulini a vento?”. Perciò la
vittoria elettorale - che va nettamente riconosciuta e
rispettata - certamente non va interpretata come un “via
libera” puro e semplice alla realizzazione di un progetto
che - coinvolgendo l’intero territorio e l’intera
popolazione anche per il futuro - richiama invece la
coscienza di ognuno ad un approfondimento delle conoscenze e
a valutazioni quanto più possibile ponderate.
Quand’anche fosse, le idee non sono giuste per il solo
fatto di essere maggioritarie; né sbagliate solo perché
condivise da un minor numero di persone. La loro forza
poggia sulla ragione, quel “ben dell’intelletto” che
appunto distingue l’uomo tra gli esseri viventi. E questo
ci porta a insistere su alcuni punti-chiave che appunto
sull’onestà intellettuale e sulla capacità di
raziocinio fanno leva.

Riassumendo brutalmente quanto esposto in precedenti
articoli da Paolo De Rocchi in maniera più che
circostanziata, non si tratta di essere nemici del
progresso. Sulla necessità della ricerca di fonti
energetiche alternative all’atomo e al petrolio non
c’è mai stata divergenza di vedute. Si tratta di
valutare quale soluzione può essere più adatta alla
nostra realtà, e ai dati scientifici raccolti c’è poco
da girarci intorno: nell’Altolazio non si registrano
condizioni di vento - per durata e intensità - tali da
assicurare una produzione di energia elettrica appena
significativa. Dunque non si contribuirebbe che in maniera
del tutto insignificante al miglioramento climatico del
pianeta e al fabbisogno energetico nazionale, mentre si
avrebbe localmente un impatto paesaggistico e ambientale
sconvolgente, perché in un’area ristretta come la
nostra, trenta torri eoliche da centotrenta metri
significano semplicemente imporre al territorio una
inconcepibile “vocazione lunare”.

Perché dunque non è stata scartata subito tale
soluzione? Per un motivo semplicissimo (altro che
fantomatici posti di lavoro e ricchezza per tutti): perché
per impiantare tali torri le società versano nelle casse
dei comuni considerevoli somme di denaro, provenienti a loro
volta da un giro economico-finanziario di sovvenzioni
pubbliche talmente appetibili da attirare in molte parti
d’Italia l’attenzione della mafia. Si pensi, nel nostro
caso, che oltre alla somma una tantum di 30.000 euro ad
installazione avvenuta, al comune andrebbero ogni anno 2.000
euro per megawatt installato, ossia 120.000 euro (2.000 x
60), più un’altra quota forse ancor più consistente
legata alla reale produzione di energia, che ovviamente non
è in alcun modo prevedibile e costante (anche per gli
inevitabili periodi di fermo per malfunzionamenti e
manutenzione) ma che, calcolando ipotetiche 1400 ore/anno di
producibilità per 60 mw al 2,5% del valore dell’energia
prodotta al netto dell’iva, significa comunque
un’entrata complessiva davvero straordinaria, di cui il
comune potrebbe disporre ogni anno per tutta la durata di
esercizio delle torri e utilizzarla come meglio crede, non
essendo tale introito vincolato ad alcuna specifica
finalità. L’offerta, capirete, fa gola, perché i
comuni si dibattono tra croniche ristrettezze di bilancio, e
trarre qualche vantaggio dall’enorme businnes che ruota
intorno all’eolico può tranquillamente assicurare la
programmazione di opere e servizi ai cittadini.
Ma, ancora una volta, c’è da ragionarci su e porsi
alcuni interrogativi. Intanto, non si capisce
l’“incaponimento” sull’eolico e la riluttanza a
prendere in considerazione la soluzione del fotovoltaico,
che troverebbe tutti d’accordo con generale soddisfazione,
non avendo praticamente alcun impatto ambientale o quasi.
Non un fotovoltaico accessorio e “di riserva”, come si
adombra in qualche proclama tanto per chiudere il discorso,
ma come scelta principale e significante, tra l’altro
orientata in un settore delle energie alternative
suscettibile di interessantissimi sviluppi tecnologici e
commerciali. Anche per l’installazione degli impianti
fotovoltaici ci sarebbero dei ritorni economici (sia pure di
minore entità, data la ridotta appetibilità dei
cosiddetti certificati verdi, ossia delle sovvenzioni
pubbliche), e con estrema facilità se ne potrebbe proporre
l’adozione ai privati cittadini che già dispongono di
strutture utilizzabili, tipo tetti e terrazze, coperture di
capannoni, superfici poco sfruttabili per le colture, ecc.
Lo stesso comune è proprietario di circa 25 ettari di
terreno, perlopiù concentrati tra la Valle dell’Omo
Morto e le Piane del Cerbone, che solitamente vengono dati
in affitto per la semina e che in gran parte potrebbero
essere destinati proprio all’installazione di tali
impianti. Impianti che non sarebbero in alcun modo visibili
(se non andandovi a ficcare il naso, trovandosi nella zona
delle macchie a sud-est del tetrritorio), e il giorno in cui
si decidesse di smantellarli basterebbe estrarre dal terreno
i paletti di ancoraggio, che non abbisognano di alcuna opera
in cemento o calcestruzzo né di sconvolgenti movimenti
terra per strade e collegamenti. Sarà che la differenza
con gli impianti eolici è fin troppo evidente per sembrare
vera, ma cosa costa studiarne la concreta fattibilità?

Per tornare invece alla “pioggia d’oro” derivante
dall’eolico, viene naturale chiedersi: quanto può durare
questa “sussistenza”? E soprattutto, quali prospettive
di sviluppo può offrire, una volta che avremo riempito il
nostro fazzoletto di terra con trenta torri di centotrenta
metri, e magari avremo fatto da apripista ad altri comunelli
vicini nelle stesse condizioni? Perché il problema vero
è questo: il futuro della nostra terra e dei suoi
abitanti. Un futuro che sempre più riconosciamo nella
valorizzazione di ciò che abbiamo di più prezioso: il
territorio, con le sue bellezze paesaggistiche, i tesori
archeologici e architettonici da inserire in circuiti
turistici integrati, le produzioni tradizionali da adattare
sapientemente alle moderne dinamiche economiche. Una
prospettiva difficile, perché tutta da inventare; che come
tutte le visioni di ampio respiro richiede intelligenza,
fantasia e coraggio, oltre che tempi mediamente lunghi e un
indispensabile "gioco di squadra", ma che riteniamo
l’unica che possa restituire senso e dignità alle
popolazioni e ad un’amministrazione locale che, come volgi
intorno lo sguardo, sembra vivacchiare ovunque nel controllo
del proprio orticello, nella ricerca assillante del consenso
e dei mezzi per mantenerlo. E’ come se a un figlio si
volesse far dimenticare la perdita della madre coprendolo di
regali. “Vi daremo lo scuolabus, e la piscina, e gite, e
ricchi festeggiamenti... - sembra di sentir dire - Alle
torri ci si farà l’occhio e magari vi sembrerà anche
che aggiungano al paesaggio un tocco di modernità...”.
Il modello generalmente invidiato è quello di Montalto di
Castro, “risarcito” per la presenza della centrale Enel
con un mare di soldi che non riesce neppure a spendere. Ne
abbiamo visto uno squallido anticipo proprio in questi
giorni, con Etruria Energy che sponsorizza infiorate di San
Bernardino e tornei di calcetto!
“Fatti non parole” è stato lo slogan della lista
uscita vincitrice dal confronto elettorale. Ossia un
attivismo innegabile e senza dubbio apprezzabile (che non
è da tutti), ma che appunto sembra dettato da una tattica
di controllo di gestione, piuttosto che ispirato da
lungimiranza strategica di promozione. Di più. Sembra di
vedervi il riflesso di una imperante concezione partitica
dell’amministrazione locale, l’asservimento di una
microcomunità a logiche di potere che - complice un
sistema elettorale maggioritario che non sapremmo dire
quanto adatto ai piccoli centri - in nome di una presunta
efficienza esaspera quei rapporti umani che da sempre
costituiscono il vero tessuto socio-culturale delle piccole
comunità. Dilemma antico e domanda retorica: il paese come
terra di conquista di “scuderie” e dottrine partigiane,
o una comunità civile ricca di potenzialità, che
“viene prima” e sa crearsi gli strumenti adatti di
autogoverno? Così che la ricerca del bene comune con
l’apporto di tutti, che dovrebbe costituire imperativo
morale per le istituzioni per prime, diventa una poesiola
per bambini. Non è anche da qui che deriva quella
disaffezione alla “politica” da tutti lamentata? Ossia
quel fastidio verso una forma degenerata della cultura della
“polis”, che da indipensabile strumento di costruzione
della convivenza civile imperversa ora come criterio unico
di discriminazione su ogni aspetto della vita dei
consociati?
Ecco, se queste sono le tanto vituperate “parole”
contrapposte ai “fatti”, noi crediamo ancora nelle
“parole”. Che in realtà non escludono i “fatti”,
ma li finalizzano ad una superiore concezione di progresso.
Fior di economisti parlano di “felicità sostenibile”,
ossia della necessità di combattere crisi economica e
inquinamento globale con strategie che guardano al profitto
ma anche all’ambiente. Una condizione “nella quale il
progresso si misura non quantitativamente ma
qualitativamente... Ciò che cresce non è la quantità
di beni, ma la capacità di goderne; non l’avere, ma
l’essere; una dimensione non fisica, ma propriamente
culturale, che non incide sugli equilibri ecologici”. Ma
se non saremo in grado neppure di riconoscere e
salvaguardare i nostri “talenti”, da quali balocchi
potremo mai aspettarci di sentirci a posto con la coscienza,
una volta che avremo svenduto la nostra terra a quello che
in Germania - la nordica Germania, che nelle torri eoliche
ha battuto la testa da un pezzo - chiamano “il delirio dei
mulini a vento”?

La posta in gioco è troppo alta. Non si tratta di
giudicare una qualsiasi opera pubblica: una strada, la
pavimentazione di una piazza, una fontana... Qui si tratta
di ipotecare lo sviluppo dell’intero territorio, e non ci
si può fidare nemmeno della atavica “saggezza
contadina” collettiva, ammesso che nelle ultime
generazioni ce ne sia rimasta qualche briciola. Del resto
era anch’essa talmente deformata da secoli di
subalternità da diventare furbizia bertoldesca, cinismo,
capacità di arrangiarsi pensando al “particulare”,
piuttosto che all’interesse generale. Non ci si dovrà
inchinare alla volontà popolare, come si dice, solo
perché maggioritaria. Né subirla passivamente. Ma
contrastarla. Con dolore e sgomento, ma con ogni mezzo
lecito. Segretamente sperando che il risveglio della ragione
-quando sarà- non ci restituisca una terra, la nostra,
irriconoscibile.

martedì 23 giugno 2009

Sulla Tuscia tira un forte vento... di protesta, per la devastazione eolica in corso

La devastazione "eolica" della Valle del Treja e della Tuscia: un approfondimento illuminante sui progetti di Piansano, Monte Romano e Faleria

Caro Paolo, meglio che io non commenti il tuo articolo:

http://www.circolovegetarianocalcata.it/2009/06/23/faleria-calcata-e-civita-castellana-si-%e2%80%9cdanno%e2%80%9d-all%e2%80%99eolico-%e2%80%93-a-faleria-lo-decidono-nella-sala-della-misericordia-il-24-giugno-2009-alle-h-1830-%e2%80%93/

perché altrimenti per questioni simili ci perdo giorni di vita, tanto mi stanno a cuore: scriverei praticamente con il sangue! Ad ogni modo, spero ti possa dare uno spunto anche questi miei articoli:

http://ambientepaesaggio2000.splinder.com/post/19533249/L%27importanza+culturale+degli+%22
e
http://ambientepaesaggio2000.splinder.com/post/19456783/10+riflessioni+contro+l%E2%80%99eoli

Sì probabilmente è come dici tu, si tratta di "manovre" con gli studi di fattibilità: ma lo sai quanti ne sono stati fatti di questi studi in Italia (Tuscia compresa)? A centinaia e centinaia. Il problema è che in alcuni casi - se la popolazione dorme - tali progetti potrebbero realizzarsi veramente. Infatti non voglio rovinarti il sonno (il mio lo è già) ma ci sono serie possibilità che devastino con le eoliche la nostra magnifica ed amata Maremma (sia toscana che laziale). Dopo lo scempio di Scansano (GR), oggi ci sono decine di progetti in via di approvazione.

Uno di questi è a Monte Romano, dove effettivamente il sindaco stava "manovrando" con lo studio di fattibilità ma è stato pizzicato dagli avversari politici e così attualmente sta cercando di realizzare davvero la centrale per non fare una figura barbina. Il territorio sottomesso allo squallore politico e personalistico! Il problema è che si trova in uno dei paesaggi più belli d'Italia, fra la Tolfa e Tarquinia e non so se mi spiego... E non ci sono i vincoli strettissimi della zona di Civita Castellana, Faleria e Calcata per la maggiore vastità del territorio "libero" da utilizzare.

A Piansano, invece, presso il Lago di Bolsena, hanno già installato un anemometro e si parla già di tempi di inizio dei cantieri. Brutto, brutto segno. Ergo, scrivi assolutamente agli indirizzi che ti ho inviato e spediscigli il tuo articolo segnalando questi progetti e le fonti da cui hai appreso le notizie. Ci sono altre persone interessate al territorio come noi, e spesso di "peso politico" (non come noi). Eppoi la Valle del Treja e Calcata sono molto popolari ed amate e in molti sarebbero pronti a difenderle da progetti simili. Tieni inoltre conto che qualche anno fa era stata quasi incominciata una centrale eolica sulla Tolfa, presso Allumiere (loc. Freddara-Tolfaccia), in un luogo di una bellezza primitiva e struggente. Fortunatamente, però, i tolfetani hanno le contropalle e fecero un casino tale che il progetto fu abbandonato (anche se ancora c'è l'anemometro), fra l'altro con tanto di bocciatura da parte del TAR.

Stesso discorso sui Monti Prenestini, presso Guadagnolo, altro luogo stupendo con un paesaggio simile ad un dipinto: ma la popolazione locale (e non..) anche qui si organizzò e protestò finché la cosa venne accantonata. Le aggressioni al territorio ci sono e ci saranno sempre, ma è nostro dovere saper dare un contributo alla sua salvaguardia, nelle nostre specifiche possibilità e competenze. Io purtroppo sono molto impoverito negli ultimi tempi a causa della perdita del lavoro e quindi attualmente mi sposto poco, ma la penna (o meglio la tastiera) mi funziona eccome e come avrai capito quando scrivo "meno" (dal verbo menare).

Eppoi, un'ultima riflessione sull'eolico: ma come si può pensare di
"aiutare" l'ambiente devastandolo? Si può essere più cretini?

Luca Bellincioni