martedì 6 gennaio 2026

Aiutiamo Jacques Baud, paladino della verità, a sfuggire alla persecuzione censoria della UE...

 

Il 15 dicembre 2025 sono entrate in vigore le sanzioni disposte all’unanimità dal Consiglio Europeo contro una serie di individui ed entità, tra cui l’ex colonnello dell’intelligence svizzera Jacques Baud.

Le sanzioni contro Jacques Baud

Jacques Baud viene descritto nel provvedimento come «ex colonnello dell’esercito svizzero e analista strategico, è ospite regolare di programmi televisivi e radiofonici filorussi. Funge da portavoce della propaganda filorussa e formula teorie complottiste, ad esempio accusando l’Ucraina di orchestrare la propria invasione per aderire alla Nato».

Il colonnello Jacques Baud.

Jacques Baud  è stato quindi ritenuto responsabile di «mettere in atto azioni o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di un Paese terzo (l’Ucraina), o di sostenere tali azioni o politiche, tramite l’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze».

Jacques Baud è soggetto a un congelamento dei beni. Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell’UE è vietato mettergli a disposizione fondi, permettergli attività finanziarie o concedergli risorse economiche. È inoltre soggetto a un divieto di viaggio che gli impedisce l’ingresso e il transito nell’Unione.

Il «Corriere del Ticino» riporta che «la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) è a conoscenza della decisione emanata dal Consiglio europeo, nel quale sono rappresentati tutti i 27 Stati membri».

Tuttavia, «la Svizzera non adotterà l’ultima lista di sanzionati […]. Il motivo è che Berna non ha aderito al regime di sanzioni di Bruxelles dell’ottobre dello scorso anno in relazione alle minacce ibride della Russia. La Confederazione ha invece ripreso le sanzioni contro la Federazione russa decise dall’UE alla fine di febbraio 2022».

Baud, ricostruisce «Ticino Online», ha dichiarato di aver rice­vuto una chia­mata dall’amba­scia­trice sviz­zera all’Aja. «Mi ha for­nito dei link che dirot­tano verso la pagina dell’Unione Europea sulle san­zioni e le pro­ce­dure di ricorso in gene­rale, che cono­scevo già, ma non mi ha for­nito alcuna infor­ma­zione su cosa la Sviz­zera inten­desse fare».

Negli stessi giorni, il Dipar­ti­mento fede­rale degli affari esteri aveva indi­cato di «infor­marsi presso le auto­rità com­pe­tenti sulle pos­si­bi­lità di ricorso di cui dispone Jac­ques Baud per con­te­stare la deci­sione». Il Dipar­ti­mento fede­rale degli affari esteri ha con­fer­mato l’avve­nuta tele­fo­nata, volta a «com­pren­dere la situa­zione per­so­nale di Jac­ques Baud».

In base a quest’ultima e in caso di richie­sta del diretto inte­res­sato, «il Dipar­ti­mento fede­rale degli affari esteri valu­terà se Baud potrebbe bene­fi­ciare dell’assi­stenza ai cit­ta­dini sviz­zeri in dif­fi­coltà all’estero, nell’ambito del qua­dro giu­ri­dico appli­ca­bile», ha spie­gato il por­ta­voce del Dipar­ti­mento Nico­las Bideau.

Il colonnello Baud ha quindi deciso di non deporre le armi, ma di lottare contro quella che moltissimi cittadini europei percepiscono come una deriva liberticida pericolosissima, utile soltanto a tenere in piedi una narrazione del conflitto russo-ucraino completamente irrealistica.

Notizie su Jacques Baud

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Saggista ed ex colonnello dell’intelligence svizzera specializzato in questioni russe ed europee, con impieghi presso la Nato e le Nazioni Unite. È autore di numerosi volumi, tra cui Operation Z. The hidden truth of the war in Ukraine revealed (Max Milo, 2022), Ukraine between war and peace (Max Milo, 2023), The Russian art of War (Max Milo 2024, disponibile anche in italiano), Operation al-Aqsa Flood. The defeat of the vanquisher (Max Milo, 2024, disponibile anche in italiano), Covert wars in Ukraine (Max Milo, 2025, disponibile anche in italiano).


Video  con intervista di Jacques Baud al Contesto di Giacomo Gabellini:  https://youtu.be/phmYbwLq8mg

IMPORTANTE

Trovi qui la Richiesta di rimozione dalle liste di Jacques Baud e di altri sanzionati per condotta lecita, da sottoporre al Consiglio per gli Affari Esteri dell’Unione Europea. Firmandola, sosterrai il nostro sforzo.


Sintesi

Noi sottoscritti chiediamo al Consiglio dell’Unione europea di disporre senza indugio la rimozione dall’elenco (delisting) del sig. Jacques Baud e di altri cittadini dell’UE o dell’area Schengen sottoposti a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Federazione russa.
Tali persone non sono state colpite per condotte criminose, ma per aver svolto attività lecite — tra cui giornalismo, analisi accademica e commento politico — tutelate dai quadri europei dei diritti fondamentali, in particolare dalla libertà di espressione e dalla libertà di pensiero.

In questo contesto, le misure restrittive:
  • difettano delle garanzie del giusto processo,
  • producono effetti sostanzialmente punitivi, pur essendo qualificate come strumenti di politica estera,
  • determinano gravi pregiudizi personali ed economici, equiparabili a una "morte civile",
  • risultano incompatibili con i valori e i principi giuridici sanciti dai Trattati dell’UE, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Chiediamo pertanto che il Consiglio:
  1. proceda al delisting del sig. Baud e dei soggetti in posizione analoga;
  2. si astenga dall’utilizzare strumenti di politica estera per regolare l’espressione o il dissenso leciti in ambito interno;
  3. avvii una revisione del regime sanzionatorio, al fine di riallinearne il funzionamento ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Motivazione Dettagliata

1. Misure restrittive riferite a condotte lecite

I soggetti interessati — incluso il sig. Jacques Baud — sono stati iscritti negli elenchi dell’UE esclusivamente per attività quali lavoro giornalistico, commento politico, analisi accademica e geopolitica, o impegno civile e politico. Tali attività sono lecite e rientrano nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare:
  • Art. 9 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) — libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  • Art. 10 CEDU — libertà di espressione, compreso il diritto di ricevere e diffondere informazioni senza interferenze delle autorità pubbliche.
Nessuno degli addebiti costituisce reato ai sensi del diritto dell’UE o del diritto degli Stati membri. Non risultano procedimenti giudiziari, condanne né accertamenti di violazioni penali o amministrative.


2. Natura non giudiziaria delle misure restrittive

Il Consiglio precisa che le misure restrittive dell’UE:
  • non hanno natura punitiva,
  • non costituiscono misure giudiziarie,
  • sono strumenti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).
In quanto misure di politica estera, esse non sono accompagnate dalle garanzie procedurali normalmente richieste quando si incide in modo coercitivo sulla sfera individuale: presunzione di innocenza, previo contraddittorio, controllo di proporzionalità e decisione di un’autorità giurisdizionale indipendente.

I Trattati dell’Unione autorizzano l’adozione di misure, non di vere e proprie sanzioni punitive individuali. Nella pratica, tuttavia, gli effetti sono punitivi, con evidenti criticità rispetto a:
  • Art. 6 CEDU — diritto a un equo processo;
  • Art. 7 CEDU — principio di legalità e di irretroattività della pena;
  • Art. 13 CEDU — diritto a un ricorso effettivo.
Ne deriva un vuoto di tutela, nel quale i soggetti interessati subiscono restrizioni gravi della vita civile, economica e sociale in assenza di processo e di condanna.


3. Impiego improprio di poteri di politica estera in ambito interno

Le misure PESC sono concepite per rapporti con soggetti esterni all’Unione. La loro applicazione a cittadini dell’UE e dell’area Schengen — per opinioni, pubblicazioni o posizioni politiche — muta uno strumento di politica estera in un meccanismo disciplinare interno, sottratto in larga parte ai consueti contrappesi costituzionali.

Tale prassi elude le garanzie previste dall’ordinamento dell’UE e dagli ordinamenti nazionali, configurando una forma extragiudiziale di repressione interna.


4. Insufficienza del rimedio giurisdizionale

È teoricamente possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nella prassi, però, il controllo è limitato soprattutto ai profili procedurali e raramente concerne:
  • la proporzionalità delle misure,
  • il rispetto dei diritti fondamentali,
  • la fondatezza sostanziale degli addebiti.
Anche quando l’iscrizione è annullata, il Consiglio può procedere a un nuovo inserimento con motivazione lievemente modificata, costringendo gli interessati a un contenzioso potenzialmente infinito. La tutela giurisdizionale diviene così meramente formale, in contrasto con i principi dello Stato di diritto.


5. Effetti sprporzionati e lesivi della dignità

Le misure restrittive producono conseguenze che eccedono ogni obiettivo politico ragionevole: blocco dei conti, revoca di strumenti di pagamento, esclusione da contratti e lavoro, perdita di servizi essenziali, isolamento sociale ed economico.

Per cittadini e residenti dell’UE tali effetti equivalgono a una “morte civile”, incompatibile con la dignità umana, i diritti fondamentali e il pluralismo democratico.


6. Incompatibilità con i valori dell’Unione europea

L’iscrizione di cittadini dell’UE e dell’area Schengen — senza limiti chiari e per condotte lecite — contrasta con:
  • Art. 2 Trattato sull'Unione Europea — dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto e diritti umani;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’UE — in particolare certezza del diritto, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva;
  • la CEDU e i relativi Protocolli, tra cui:
    • Prot. n. 1, art. 1 — protezione della proprietà,
    • Prot. n. 4, art. 2 — libertà di circolazione,
    • Prot. n. 12, art. 1 — divieto generale di discriminazione, compresa quella fondata sulle opinioni politiche.
Anche quando formalmente legittime, tali pratiche risultano extralegali nella sostanza, poiché eludono i fondamenti dell’ordinamento costituzionale europeo.


Richiesta finale

Si chiede rispettosamente al Consiglio dell’Unione europea di:
  1. procedere al delisting del sig. Jacques Baud e degli altri soggetti sanzionati per condotta lecita;
  2. cessare l’applicazione di misure PESC a cittadini per espressioni tutelate;
  3. avviare una riforma del quadro delle misure restrittive, garantendone la piena conformità allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali.

Conclusione

Misure restrittive adottate senza reato, senza processo e senza rimedio effettivo possono risultare legali in astratto, ma violano i principi della democrazia costituzionale. Il loro mantenimento crea un precedente pericoloso per tutti i cittadini dell’Unione europea.

La versione di riferimento è il testo inglese.

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