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martedì 8 novembre 2011

Elletrosmog.. no alla norma del Decreto Sviluppo che consentirà una maggiore esposizione ai campi elettromagnetici...

Foto di Gustavo Piccinini


Il Decreto Sviluppo contiene una pericolosa norma (l'art.12 riportato di seguito) che consentira' una maggiore esposizione a quei campi elettromagnetici che sono classificati dallo Iarc come "possibilmente cancerogeni".

Gia' e' accaduto nel 2010 che il governo abbia manonesso la normativa ambientale peggiorando le norme sul benzo(a)pirene, un pericoloso cancerogeno. Ora la storia si ripete.

Sono blitz a danno dei cittadini in cui la salute e' barattata con la deregulation per le aziende.

Attenzione pero': il Decreto Sviluppo non e' ancora stato approvato, e' in bozza.

La bozza del Decreto Sviluppo dello scorso 24 ottobre va pertanto cambiata e possiamo cambiarla.

Come?
Scrivendo al Governo e ai parlamentari. Facendo pressione come opinione pubblica.

Gia' la Rete No Elettrosmog ha invitato a scrivere la lettera che riportiamo qui di seguito.

Ma a rafforzare le ragioni scientifiche che giustificano l'opposizione a norme che indeboliscono anziche' rafforzare il principio di precauzione, vi e' l'autorevole presa di posizione di Assoarpa (che coordina le varie agenzie di protezione ambientale, si veda http://lists.peacelink.it/news/2011/11/msg00016.html) e di Ispra, il braccio tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente.

Dobbiamo stoppare i blitz pro-aziendali a danno della salute.

Nelle prossime ore PeaceLink pubblichera' sul sito www.peacelink.it una pagina web di aggiornamento della situazione con tutti i link utili.

Chi volesse collaborare puo' scrivere a volontari@peacelink.it


Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink
www.peacelink.it

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Lettera della rete No elettrosmog
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"Ill.mo Onorevole Deputato

Le scriviamo perché siamo molto preoccupati per la bozza del Decreto Sviluppo in discussione da parte del Governo in questi giorni. Sembra che la bozza voglia superare i limiti di legge previsti dal decreto del 2003 (ovvero 6 Volt/metro). Questo valore è già dieci volte superiore rispetto a quello considerato sicuro da molti scienziati indipendenti (ovvero 0,6 Volt/metro), mentre il Decreto Sviluppo, nella parte che allego, intende utilizzare invece per balconi, terrazzi, spazi aperti condominiali il limite generico di 20 Volt/metro. Se approvato, questo decreto rischia di mettere seriamente a rischio la salute di milioni di italiani perché sarà più facile, per i gestori, installare antenne vicino alle abitazioni, ma a risentire di più di questo innalzamento dei limiti di legge saranno soprattutto proprio i malati affetti da Elettrosensibilità, una forma di ipersensibilità ai campi elettromagnetici e anche i malati di Sensibilità Chimica Multipla (MCS), una condizione che co!
mporta reazioni a molteplici composti chimici anche in minime quantità, non tossiche per la popolazione generale.

Secondo il prof. Dominique Belpomme, noto oncologo dell'Università di Parigi, sia la MCS che la Elettrosensibilità sono causate proprio dall'aumento esponenziale di fonti radiofrequenza negli ambienti di vita. E' noto, infatti, che i campi elettromagnetici, a livelli che rientrano nei limiti attuali, favoriscono l'apertura della barriera emato-encefalica, quella barriera che protegge il cervello dalle sostanze tossiche presenti nel sangue. Dove dovranno andare ad abitare le persone con queste problematiche? Un altro aspetto allarmante nel Decreto Sviluppo è la nuova modalità di misurazione dei campi elettromagnetici: non si prenderanno più delle misurazioni in un arco di tempo di sei minuti, per farne la media, ma si farà una media di misurazioni sulle 24 ore. E' facile comprendere come questo si traduca in uno svuotamento stesso del concetto di "limite di sicurezza" perché i livelli molto bassi riscontrati di solito di notte, quando nessuno usa cellulari, potranno compensar!
e quelli sicuramente più alti dei livelli delle ore diurne. Tutto questo si fa per venire incontro alle esigenze tecniche della telefonia mobile di quarta generazione, 4G, che può trasportare più dati e che ha bisogno di una maggiore potenza, ma non si può negare che un introito nelle casse dello Stato oggi, con la vendita delle frequenze per la telefonica 4G, si tradurrà inevitabilmente ed inesorabilmente in un aumento della spesa socio-sanitaria tra 10, 15, o forse 20 anni per l'aumento di casi di cancro, disturbi neurodegenerativi (Alzheimer, Parkinson), infertilità, insonnia, depressione, allergie, tutte problematiche notoriamente legate alle radiofrequenze. Proprio lo scorso Maggio l'Istituto per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha classificato la radiofrequenza della telefonia mobile come cancerogeno di classe 2B. Non bisogna dimenticare, in ultimo, le numerose risoluzioni del Parlamento Europeo (4 settembre 2008, 9 febbraio 2009) e la più recente risoluzione del 23 mag!
gio del Consiglio d'Eu¿
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L'articolo 12 "Limiti campi elettomagnetici" della bozza del Decreto Sviluppo, presentata in Consiglio dei Ministri il 24 ottobre


Art. 12 - In coerenza con le finalità di cui all’art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz• è modificato sulla base dei seguenti criteri:

a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

b) i valori di attenzione di cui all’articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all’allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all’interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B;

c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all’aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell’arco delle 24 ore su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;

d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CE1211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l’uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il settore delle telecomunicazioni e’ caratterizzato da un’elevata propensione all’innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:

una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell’intrattenimento (internet ovunque);
una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);
un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l’e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell’ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o l TE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

le reti di quarta generazione (l TE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all’innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell’asta per l’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

l’asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TlC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) che, da ultimo, é intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest’opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell’ISPRA e del CEI.

Attraverso l’introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all’organo politico amministrativo.

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l’intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione de/”va/ore di attenzione” e dell’”obiettivo di qualità”.

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a “permanenze prolungate”, mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all’aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all’aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli “obiettivi di qualità”.

In particolare la disposizione proposta, anche nell’ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l’obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l’incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.

www.peacelink.it

domenica 9 ottobre 2011

Alessandro Marescotti, la diossina ed il bando dell'Istituto Righi di Taranto



L'Istituto Righi di Taranto ha vinto un bando per visitare il Senato e presentare un proprio Disegno di Legge.

Il disegno di legge elaborato è sulla diossina negli alimenti ed è stato pubblicato sul sito "Senato per ragazzi" (http://eworkshop.senatoperiragazzi.it/ddl/marchio-dioxin-free) dove i senatori e gli esperti potranno presentare emendamenti e osservazioni.

I ragazzi della 5AM visiteranno il Senato nei giorni 10 e 11 ottobre, accompagnati dal prof. Alessandro Marescotti. Simuleranno al Senato, in giacca e cravatta e ripresi da una registrazione video, un dibattito parlamentare con tanto di emendamenti e votazione finale. Il tutto diventera' un dvd e un libro che il Senato consegnera' alle scuole partecipanti (il Righi sara' la prima scuola di questo anno scolastico).

Il disegno di legge verte sulla creazione del marchio “Dioxin Free”.
A realizzarlo sono stati gli stessi ragazzi, in un percorso cominciato lo scorso anno scolastico, sotto la guida una tutor messa a disposizione dal Senato.

Il risultato e' un disegno di legge realizzato con tutti i requisiti formali e sostanziali.

Ma perche' una legge "dioxin free"?

Attualmente infatti vi e' un Regolamento europeo che fissa dei limiti per diossine e pcb negli alimenti ma non vi e' alcun marchio di qualita' "dioxin free" ("libero da diossina").

Marco Morelli, lo studente che farà da relatore, spiega di cosa si tratta: “Il disegno di legge in discussione mira a definire un marchio di qualità denominato "Dioxin Free" che consente al consumatore di conoscere la quantità di diossine e pcb presenti nell'alimento che acquista. Tale marchio di qualità viene rilasciato solo se gli esami di laboratorio attestano quantità di diossine e pcb inferiori a soglie minimali che il disegno di legge fissa a tutela dei consumatori e della loro sicurezza alimentare”.

Attualmente non vi è alcun marchio di qualità per gli alimenti senza diossina tale da poter essere raffrontato con il marchio "ogm free" (ossia "senza organismi geneticamente modificati").

“L'aspetto innovativo di questo disegno di legge – ha precisato lo studente-relatore – sta nel fatto che una parte delle analisi vengono effettuate in laboratori accreditati scelti dai consumatori i quali in prima persona individuano il campione da far analizzare. Inoltre il disegno di legge consente una trasparenza sulle analisi che verrebbero pubblicizzate su Internet".

L'idea di un disegno di legge per proporre un marchio di questo tipo è sorta dopo un lavoro didattico di informazione e ricerca coordinato da Alessandro Marescotti, docente del Righi nonche' presidente di PeaceLink.

"Il disegno di legge per promuovere alimenti certificati “Dioxin Free” - spiega Marescotti - nasce dalla consapevolezza che esiste un serio problema di contaminazione della catena alimentare di cui si sono gia' occupate le autorità europee". -nfatti nel 2001 la Commissione Europea inviò ai parlamentari europei una importante comunicazione in cui si legge che "l'esposizione a diossine e a PCB diossino-simili supera la dose tollerabile settimanale (TWI Tolerable Weekly Intake) e la dose tollerabile giornaliera (TDI Tolerable Daily Intake) in parte considerevole della popolazione europea". La comunicazione del 2001 intendeva promuovere non solo l'informazione sui problemi della contaminazione ma anche la consapevolezza per attuare strategie di prevenzione. Infatti specificava: "Non basta semplicemente informare l'opinione pubblica: occorre anche coinvolgerla affinché contribuisca in modo attivo alla prevenzione delle emissioni di sostanze contaminanti nell'ambiente".

Secondo Alessandro Marescotti “a completamento di questa strategia di prevenzione sarebbe utile promuovere un'educazione alimentare che riduca il rischio di assunzione di diossine che, una volta entrate nell'organismo, si bioaccumulano e hanno tempi di persistenza notevoli. Le diossine rischiano di diventare un problema in particolare per le donne che, con le gravidanze e l'allattamento, cedono al feto e ai lattanti queste sostanze definite POPs (Persistent Organic Pollutants), altamente cancerogene e genotossiche (possono cioè modificare il DNA che si trasmette dai genitori ai figli)".

In passato l'attenzione sulla sicurezza alimentare si è per lo più concentrata in passato sugli OGM, tanto da definire la dizione “OGM Free”. Ma mentre per gli OGM non è dimostrata la tossicità ma si ricorre al “principio di precauzione”, per quanto riguarda le diossine è assolutamente dimostrata la loro tossicità essendo classificate nel gruppo 1 dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro), ossia nel gruppo delle sostante più cancerogene.

Lo studente Andrea Carabotta osserva: “Se i consumatori potranno disporre di cibi “Dioxin Free” i genitori, ad esempio, potranno scegliere latte che è sottoposto a controlli ancora più rigorosi. Questo è solo un esempio di come il marchio Dioxin Free potrebbe essere utilissimo".

Ultima annotazione: la proposta "dioxin free" non poggia sul vuoto. Ha invece un autorevole precedente.

Infatti l'esigenza di definire uno standard Dioxin Free era stata avanzata nel 1999 in un congresso scientifico da due esperti di diossina: Stefano Raccanelli e Vladimiro Bonamin. Tuttavia nessun rappresentante politico raccolse la proposta.

Grazie ai suggerimenti del dottor Stefano Raccanelli è stato possibile definire un limite di legge per il marchio Dioxin Free, che verrebbe attribuito solo agli alimenti che non superano un centesimo della dose tollerabile giornaliera di diossine e pcb riferita a un organismo umano di 70 chilogrammi che consumi 100 grammi dell'alimento preso in considerazione.

Per informazioni: cell. 3290980335 (prof. Alessandro Marescotti)